Annullamento (diritto): differenze tra le versioni

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==In Italia==
L’azione di annullamento è disciplinata nel [[Codice civile italiano|codice civile]]<ref>Articoli 1441, 1442, 1443, 1444, 1445 e 1446 del codice civile</reF> e, salvo casi specifici, può essere esercitata nel termine di cinque anni. L’annullamento, però, può essere opposto come [[Eccezione (diritto)|eccezione]] anche quando si sia verificata la [[prescrizione]] dell’azione (secondo il principio ''[[temporalia ad agendum, peptetuaperpetua ad excipiendum]]'').
 
L'azione di annullamento è definita ''relativa'' perché soltanto chi è stato danneggiato dal negozio viziato è legittimato a chiedere l'annullamento.