Occupazione: differenze tra le versioni
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==Le origini storiche dell'istituto==
La definizione giuridica dell'istituto dell'occupazione risale ai "giuristi romani" che definirono ''occupatio'' l'atto unilaterale di presa di possesso di una [[res corporalis]]. Qualora si fosse trattato di una ''res nullius'', per un principio fondato sulla ''naturalis ratio'', l'acquisto del possesso ne comportava automaticamente l'acquisto della proprietà.<br />
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