Istituto giuridico: differenze tra le versioni
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{{F|diritto|novembre 2008}}
== Istituti giuridici e istituzioni sociali ==
L'istituto giuridico può anche essere visto come il complesso di norme attraverso le quali l'[[ordinamento giuridico]] disciplina un determinato fenomeno sociale (e il fenomeno stesso, in quanto disciplinato in questo modo), identificabile in un rapporto giuridico o in un insieme di [[rapporto giuridico|rapporti giuridici]] che intercorrono tra una pluralità di [[soggetto di diritto|soggetti]]. In questo senso il concetto di istituto giuridico si avvicina a quello di ''istituzione'' riferentesi però alla realtà sociale alla base di tali rapporti giuridici; un'istituzione può essere costituita, oltre che da norme codificate, quali quelle giudiche, da norme non codificate, quali abitudini, consuetudini e codici morali. Può accadere che un'istituzione di tale tipo sorga spontaneamente nella società e l'ordinamento intervenga in un secondo tempo a disciplinare il fenomeno, creando un istituto giuridico; può anche accadere il contrario: che la disciplina giuridica preceda la formazione di un'istituzione sociale, la quale, dunque, non sarà spontanea ma artificiale. Infine possono esserci istituzioni sociali ignorate dall'ordinamento o, addirittura, in contrasto con esso (si pensi al [[duello]], ancora socialmente accettato in Italia a cavallo tra il [[XIX secolo|XIX]] e [[XX secolo]], sebbene vietato dal [[Codice Zanardelli|codice penale allora in vigore]]).
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Sono esempi di istituto giuridico la famiglia, la proprietà, il matrimonio, la responsabilità civile, l'espropriazione per pubblica utilità ecc. Poiché talune fattispecie possono essere ricomprese in fattispecie più ampie anche tra i corrispondenti istituti giuridici intercorrono analoghe relazioni di genere e specie. Ad esempio, l'istituto della successione testamentaria è una specie di un istituto più ampio, quello della successione ''mortis causa''.
== Istituti giuridici e atti normativi ==
Ovviamente possono anche esserci istituti giuridici che non sono delineati in modo così chiaro dal legislatore e la cui disciplina è sparsa in una pluralità di atti normativi: in questo caso è l'interprete che riconduce la varie norme ad un istituto giuridico.
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