Prove costituende: differenze tra le versioni

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Nel [[diritto processuale civile]] [[italia]]no le '''prove costituende''' sono le prove che necessitano di una doppia valutazione da parte del [[giudice istruttore]], devono ciò essere ammesse nel processo e in seguito valutate per la validità. Le tre prove costituende principali, che sono tutte di tipo orale, sono la [[Confessione (diritto)|confessione]], il [[Giuramento (diritto)|giuramento]] e la [[testimonianza]], introdotte necessariamente all'interno del processo. Si differenziano dalle [[prove precostituite]].