Potere giudiziario: differenze tra le versioni
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La prima risolve controversie dove sono coinvolte le pubbliche amministrazioni (tutela degli interessi legittimi) e se ne occupa il giudice amministrativo, ovvero in primo grado il [[Tribunale Amministrativo Regionale]] e in secondo grado il [[Consiglio di Stato]].
La seconda risolve controversie sulla contabilità pubblica ed enti finanziati dallo stato, se ne occupa il giudice contabile in primo grado la [[Corte dei Conti]] nella sezione regionale mentre in secondo grado nella sezione centrale.
La giurisdizione tributaria è esercitata dalle [[Commissione tributaria|Commissioni tributarie]] provinciali (1° grado) e regionali (2° grado), salve le competenze della Corte di cassazione quale giudice di legittimità. Ha cognizione dei ricorsi del contribuente contro gli atti dell'Amministrazione finanziaria in materia fiscale.
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