Potere giudiziario: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Addbot (discussione | contributi)
m migrazione di 55 interwiki links su Wikidata - d:q105985
RolloBot (discussione | contributi)
m Bot: Correzione di uno o più errori comuni
Riga 24:
La prima risolve controversie dove sono coinvolte le pubbliche amministrazioni (tutela degli interessi legittimi) e se ne occupa il giudice amministrativo, ovvero in primo grado il [[Tribunale Amministrativo Regionale]] e in secondo grado il [[Consiglio di Stato]].
 
La seconda risolve controversie sulla contabilità pubblica ed enti finanziati dallo stato, se ne occupa il giudice contabile in primo grado la [[Corte dei Conti]] nella sezione regionale mentre in secondo grado nella sezione centrale.
 
La giurisdizione tributaria è esercitata dalle [[Commissione tributaria|Commissioni tributarie]] provinciali (1° grado) e regionali (2° grado), salve le competenze della Corte di cassazione quale giudice di legittimità. Ha cognizione dei ricorsi del contribuente contro gli atti dell'Amministrazione finanziaria in materia fiscale.