Società per azioni (ordinamento italiano): differenze tra le versioni

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L'ordinamento italiano norma le società per azioni agli articoli 2325 e segg. al Libro V Titolo V Capo V del [[Codice Civile italiano]].
 
=== Modelli reali ===
 
=== Modelli reali ===
A seguito della riforma del [[diritto societario]] del [[2003]] si possono individuare tre livelli di disciplina della S.p.A. a seconda del cosiddetto ''modello socio-economico'' sottostante. Il principio che anima questa tripartizione della regolamentazione (prima curata solo dall'[[interpretazione|interprete]]) è la considerazione delle profonde differenze che intercorrono tra una piccola impresa con pochi soci che decidono di utilizzare il modello organizzativo S.p.A. e una S.p.A. di grandi dimensioni con azionariato diffuso e frammentato e che faccia anche ricorso al [[mercato dei capitali di rischio]]. Si tratta proprio di una presa di coscienza di differenze '''reali'''. Si delineano quindi tre tipi:
*''S.p.A. modello chiuso'': la disciplina è quella codicistica, salvo il legislatore detti norme specifiche per le società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio o alle quotate che non valgono per questo primo tipo.
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La "''misura rilevante''" viene individuata dalla lettura dell'art. 116 del [[Testo unico della finanza|T.U. della Finanza]] del '98, che rimanda la definizione ad un regolamento della [[CONSOB]]. Però il legislatore del 2003, per evitare di concedere troppa arbitrarietà alla CONSOB nella definizione di questo modello socio-economico, ha voluto fissare questa misura a quanto indicato nel regolamento CONSOB del 1º gennaio 2004 (art. 111 ''bis'' disp. att. D.lgs 6/03).
 
=== Caratteristiche fondamentali ===
Gli elementi che caratterizzano questo tipo societario e la cui sussistenza è essenziale per poter applicare la normativa relativa a questo istituto sono:
*L'intento di limitare il rischio.
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Se viene meno uno di questi elementi non si considera integrata la fattispecie, e quindi non è applicabile la disciplina della S.p.a.
 
=== Modelli di amministrazione e controllo ===
A seguito della riforma sono stati regolati tre diversi modelli di amministrazione e controllo della S.p.a. a disposizione dei soci (tradizionale, [[Sistema_dualistico|dualistico]] e [[Sistema_monistico|monistico]]). Il modello [[norma dispositiva|dispositivo]] è quello di tipo tradizionale (nonché il modello più utilizzato al momento), e che richiama il modello unitario pre-riforma. La disciplina degli altri modelli è costituita in parte da norme specifiche, in parte da rinvii specifici al modello tradizionale ed infine viene chiusa da alcune clausole generali come quella presente all'art. 2380 2º comma o quella contenuto nell'art. 223 ''septies'' disp. att. c.c.
 
=== Costituzione ===
Le condizioni per la valida costituzione di una S.p.A. sono essenzialmente quattro:
 
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* Spese di costituzione a carico della società
 
=== Nullità della società (Art. 2332 c.c.) ===
La disciplina della nullità della Spa è importante perché mostra come il momento contrattuale che sta alla base della nascita della società lasci il campo al momento funzionale e organizzativo. Infatti una volta avvenuta la registrazione della società nel registro delle imprese, non valgono più le normali cause di [[Nullità (diritto)|nullità]] degli artt. 1418 e ss. c.c. ma si applica la differente disciplina del 2332 c.c.: "''Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità può essere pronunciata '''soltanto''' nei seguenti tre casi:''
#''Mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico;''
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Infine la nullità è equiparata dal legislatore ad una causa di scioglimento della società (''La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori'').
 
=== Patti Parasociali ===
I [[patti parasociali]] sono accordi stipulati fra i soci, ai quali rimane estranea la società.
Come tutti i contratti essi sono vincolanti tra le parti e quindi la società non può mai essere obbligata a fare qualcosa in base ai patti messi a punto dai soci.
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#Patti di sindacato = i partecipanti si accordano per votare tutti allo stesso modo in sede di assemblea. Sarà la maggioranza (per numero di azioni possedute) a scegliere cosa si voterà.
 
=== Struttura finanziaria ===
La S.p.A. costituisce la forma più sofisticata che l'ordinamento italiano conosca di finanziamento dell'[[impresa]]. La disciplina della struttura finanziaria è quindi un argomento essenziale. Anche prima della riforma del diritto societario la S.p.A. costituiva il modello più avanzato di organizzazione e finanziamento dell'impresa, ma è solo dopo il D.lgs. 6/03 che la struttura finanziaria ha assunto un ruolo centrale nella disciplina relativa alla S.p.A. e sono stati ampliati i canali di finanziamento. In pratica l'obiettivo del legislatore è stato quello di garantire alla società il massimo apporto di risorse possibile, e questo risultato è stato perseguito permettendo alla S.p.A. di emettere i più vari tipi di strumenti finanziari e rendendo elastica e modellabile secondo le esigenze la relativa disciplina.
 
==== Conferimenti ====
Con il termine "[[conferimento]]" si indica l'[[apporto (diritto)|apporto]] di beni da parte del socio alla società che siano effettivamente imputati al capitale sociale nominale. Nella S.p.a. i conferimenti (Art. 2342 c.c.) devono farsi in denaro ([[principio dispositivo]]) o in natura. Nel caso di conferimenti in denaro, al momento della sottoscrizione è sufficiente l'effettivo versamento anche solo del 25% del conferimento. Questo non vale nei casi di S.p.a. unipersonale nei quali il conferimento deve essere pari al totale del capitale sociale o nei casi di conferimenti in natura. Per i conferimenti in natura, invece, occorre una necessaria e attenta valutazione dei beni, che viene effettuata da un ufficiale giudiziario incaricato dal tribunale ove la società ha sede che, rilascerà una relazione di stima con il valore ipotetico di tali conferimenti. Non possono invece essere oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi (tipologia di conferimenti ammessa invece per l'altro grande modello di società di capitali dell'ordinamento italiano, ovvero la S.r.l.).
Spetta agli amministratori il compito di richiedere ai soci il capitale non versato qualora ciò appaia utile o necessario. Come [[principio dispositivo]] al conferimento effettuato corrisponde una quota di azioni proporzionale. Le [[azioni]] corrispondenti a porzioni di capitale ancora non versato ("azioni non liberate") sono soggette ad un regime speciale: chi le trasferisce ad altri è obbligato in solido per tre anni per i versamenti ancora non effettuati.
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I conferimenti vengono prelevati dagli amministratori dopo l'iscrizione della società nel registro delle imprese.
 
===== Stima dei conferimenti in natura =====
Ex art. 2343 cc i beni in natura devono essere accompagnati da una relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale che attesti il valore del conferimento.
La relazione deve essere consegnata dal socio agli amministratori che la devono depositare presso il registro delle imprese insieme all'atto costitutivo della società.
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Il d.lgs.142/2008 in attuazione della direttiva comunitaria 2006/68/CE, ha previsto il superamento dell'obbligo della relazione peritale nei casi in cui sussista, per la valutazione del bene conferito, un idoneo parametro di riferimento(artt.2343ter c.c. e 2343 quater c.c.)
 
==== Strumenti finanziari ====
La S.p.a. rappresenta la forma più evoluta (nel nostro ordinamento) di organizzazione e finanziamento dell'impresa. In particolare il finanziamento, oltre che attraverso l'indebitamento della società presso gli istituti di credito, può essere attratto tramite tre macro-categorie di strumenti finanziari che il legislatore ha predisposto.
 
Le categorie di strumenti finanziari si differenziano tra loro in base al "[[Rischio finanziario|rischio]]" che presentano, calcolato su due punti: la remunerazione durante il rapporto e la restituzione dell'investimento. Si va dal rischio massimo delle azioni che non hanno né remunerazione né restituzione certe a quello minimo delle obbligazioni che hanno sia remunerazione che restituzione certe (con una vasta gamma di strumenti intermedi).
 
===== Azioni =====
Le [[Azione (finanza)|azioni]] rappresentano l'unità di misura della partecipazione sociale in una S.p.a. Le azioni sono eguali tra loro e conferiscono eguali diritti.
 
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L'atto costitutivo può prevedere varie categorie di azioni, corredate dalle più varie combinazioni di diritti amministrativi e patrimoniali. In Italia, tuttavia, non possono essere emesse azioni a voto plurimo. Le azioni di categoria speciale si distinguono dalle azioni ordinarie che, di norma, non hanno uno statuto particolare. Le azioni di categoria speciale più note sono le [[azione di risparmio|azioni di risparmio]], che possono essere emesse solo da società quotate, e le [[Azione privilegiata|azioni privilegiate]] nella distribuzione degli utili o nell'incidenza delle perdite. La riforma ha ammesso anche le azioni correlate ad un particolare settore di affari (dette anche tracking stocks). Sono ammissibili anche azioni con voto limitato o prive del diritto di voto, ma nel complesso non possono superare la metà del capitale sociale.
 
====== Valore nominale, reale e di mercato ======
Le azioni possono avere o non avere [[valore nominale]]: il valore nominale è la quota parte di capitale sociale rappresentato da ciascuna azione, ed uguale per tutte. Quando le azioni sono prive di valore nominale, ciò significa che detto valore è inespresso, cioè non figura sul titolo. Lo si può comunque calcolare dividendo il capitale sociale per il numero complessivo delle azioni. Ad esempio: se il capitale sociale è 1 milione di euro ed è stato diviso in 100.000 azioni, ciascuna azione ha un valore nominale di 10 euro.
 
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Il valore di mercato è quello al quale le azioni vengono effettivamente vendute, tenendo conto delle prospettive reddituali dell'impresa. Se la società è quotata, il valore di mercato corrisponde a quello di borsa.
 
====== Titoli azionari, azioni dematerializzate e non cartolarizzate ======
Le azioni sono in genere rappresentate da titoli azionari nominativi (anche se il codice civile ne parla, i titoli al portatore non sono più ammessi, salvo che per le Società di investimento a capitale variabile, [[SICAV]]). In alternativa, le azioni possono essere [[Dematerializzazione|dematerializzate]] o [[Cartolarizzazione|non cartolarizzate]]. Dematerializzate sono necessariamente per legge tutte le azioni delle società quotate e di quelle con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante. Lo statuto delle società chiuse può invece optare per la rappresentazione non cartolare.
 
I titoli azionari nominativi si trasferiscono per girata, ma è ancora ammesso il cosiddetto ''transfert'' (ossia una procedura a cura dell'emittente con la quale viene contestualmente annotato il nome dell'acquirente sul titolo e nel libro dei soci). La girata azionaria deve essere piena, datata e autenticata da un notaio o da una [[Società di Intermediazione Mobiliare|SIM]]. Le azioni dematerializzate si trasferiscono mediante annotazione su conti speciali ad opera di intermediari abilitati, accreditati presso una società di gestione accentrata di strumenti finanziari (in Italia ne opera solo una: [[Monte Titoli|Monte Titoli s.p.a.]]). Al trasferimento delle azioni dematerializzate si applicano gli artt. 28-34 del d.lgs. 213/98, comunemente detto decreto Euro. Infine, se lo statuto ha optato per la rappresentazione non cartolare, la circolazione delle azioni avviene mediante annotazione sul libro dei soci, a cura degli amministratori.
 
====== Limiti alla circolazione dei titoli azionari ======
* Limiti imposti dalla legge:
** Le azioni liberate con conferimenti diversi dal denaro possono essere trasferite solo dopo la verifica della stima e la eventuale revisione (la verifica deve intervenire entro 180 giorni dal conferimento).
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* Limiti convenzionali stabiliti dallo statuto tra cui: divieto di trasferimento delle partecipazioni (durata massima 5 anni, solo per le società chiuse), clausola di gradimento, [[prelazione|clausola di prelazione]].
 
====== Diritti dell'azionista ======
Si dividono in:
*''Diritti patrimoniali'': diritto all'utile, diritto alla quota di liquidazione.
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*''Diritti di disporre'': [[pegno]]/[[usufrutto]] dell'azione
 
====== Obblighi dell'azionista ======
Salvo che non sia tenuto alle prestazioni accessorie, l'azionista ha il solo obbligo di effettuare il conferimento promesso, a richiesta degli amministratori. Il socio che non adempie si dice moroso e può essere dichiarato decaduto se l'esclusione non riesce.
 
=====Tutela degli azionisti di minoranza=====
A norma dell'art. 2409 del codice civile, se vi è sospetto che gli amministratori compiano gravi irregolarità, gli azionisti di minoranza (che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, ovvero il 10% se la società non è quotata in [[Borsa valori|Borsa]], o quota minore dove lo preveda lo Statuto societario), possono denunciare i fatti al tribunale, fino ad ottenere dai giudici la [[revoca]] del [[consiglio di amministrazione]] e dei [[Collegio sindacale|sindaci]], e la nomina di un [[Amministrazione giudiziaria|amministratore giudiziario]], del quale il tribunale determina poteri e durata.
 
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La norma può essere invocata da qualsiasi soggetto che ritenga di segnalare gravi violazioni delle leggi da parte degli amministratori. È chiaramente in primo luogo una forte tutela degli azionisti minori, che non hanno la maggioranza delle quote e dei voti dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione.
 
===== Strumenti finanziari partecipativi =====
Gli ''strumenti finanziari partecipativi'' costituiscono un nuovo canale di finanziamento della S.p.A. che il legislatore della riforma del 2003 ha predisposto. Si pongono ad un livello intermedio in quanto presentano un grado di rischio minore rispetto alle azioni, ma maggiore rispetto alle obbligazioni. Possono essere corredati di vari tipi di diritti amministrativi e patrimoniali, escluso però il diritto di voto in assemblea generale, a meno che non sia limitato ad alcune particolari materie (ad esempio solo per l'approvazione del bilancio).
 
Spetta allo [[Statuto (diritto)|statuto]] disciplinare le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che tali strumenti conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento e, se ammessa, le modalità di circolazione. A questi strumenti finanziari può essere riservata la nomina di un componente degli organi amministrativi e di controllo (art. 2351 c.c.). I titolari di questi strumenti si riuniscono in un proprio organismo assembleare speciale ex art. 2376 sulla falsariga dell'assemblea degli obbligazionisti.
 
===== Obbligazioni =====
Le [[Obbligazione (finanza)|obbligazioni]] sono titoli di credito emessi in serie, tutti identici e fungibili tra loro, liberamente trasferibili, risultanti da una ampia manovra di finanziamento attuata dalla società. Si tratta di un'operazione di [[mutuo]] cartolarizzata e parcellizzata. Le obbligazioni non sono imputate al [[capitale sociale]], e i possessori di obbligazioni solitamente sono privi di diritti amministrativi. Esse vengono emesse dagli amministratori per delibera verbalizzata da un notaio.
 
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Gli obbligazionisti percepiscono periodicamente la quota di interesse accordata ed allo scadere del prestito obbligazionario hanno il diritto di vedere restituita la somma mutuata alla società.
 
====== Limiti all'emissione di obbligazioni ======
Il limite massimo entro cui è possibile emettere obbligazioni secondo la legislazione italiana consiste nel doppio del capitale sociale + riserve legali + riserve disponibili.
 
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*Verificarsi di particolari ragioni che interessano l'economia nazionale
 
====== Obbligazioni convertibili in azioni ======
Si tratta di speciali obbligazioni i cui possessori, al momento del rimborso della quota di capitale mutuata alla società, possono decidere di ricevere azioni al posto di denaro in base ad un rapporto di cambio diverso da quello di mercato e stabilito in precedenza (in genere, più favorevole).
Nel caso si verifichi questa eventualità dovrà essere deliberato un [[aumento di capitale]] sociale.
 
====== Assemblea degli obbligazionisti ======
È composta dai possessori di obbligazioni di una società. Essa elegge un rappresentante comune che parteciperà, senza diritto di voto. all'assemblea dei soci, e potrà eventualmente riportare le deliberazioni degli obbligazionisti, i quali, all'interno della loro specifica assemblea, possono deliberare su questioni inerenti strettamente i loro interessi.
 
==== Patrimoni destinati ad uno specifico affare ====
La norma ''ex'' art. 2447 ''bis'' c.c. ''lett. a'' fornisce alla S.p.A. la possibilità di costituire dei [[patrimoni destinati ad uno specifico affare]]. Si tratta di un'ulteriore metodo di limitazione della [[responsabilità]] della società e di [[finanziamento]] della stessa. "Limitazione" perché il legislatore consente che, ricorrendo alcune condizioni, la società possa "staccare" una parte del proprio [[patrimonio]] per destinarlo ad uno specifico affare disponendo che delle [[Obbligazione (diritto)|obbligazioni]] sorte nell'esecuzione dell'affare ne risponda solo il patrimonio destinato e che i [[creditori sociali]] non possano soddisfarsi su tale patrimonio. Ma la società ha anche la possibilità di emettere degli strumenti finanziari sullo specifico affare o di ottenere l'[[apporto (diritto)|apporto]] di terzi. La convenienza di questo [[istituto]] poggia anche sulla diminuzione dei costi di monitoraggio del credito per i creditori dello specifico affare che saranno così invogliati a partecipare (in quanto non devono controllare l'intera società ma solo il patrimonio destinato).
 
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Il valore di un patrimonio dedicato non può superare il 10% del patrimonio netto della società.
 
===Organi della S.p.A. tradizionale===
Gli organi sociali nella S.p.a. modello "tradizionale" sono:
*[[Assemblea (Società per Azioni)|Assemblea degli azionisti]]
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*[[Collegio sindacale]]
 
==== Assemblea degli azionisti ====
L'assemblea è l'organo che riunisce tutti i soggetti titolari di azioni con diritto di voto i quali sono chiamati a prendere alcune importanti decisioni per la vita della società, come l'elezione e la revoca dell'organo amministrativo, l'elezione dei sindaci, l'approvazione del bilancio e la promozione dell'azione di responsabilità. Rientra nella competenza dell'assemblea anche la modifica dell'atto costitutivo.
La convocazione dell'assemblea deve seguire alcune formalità, elencate all'art. 2366 c.c.
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Sono invece annullabili le delibere non adottate in conformità della legge o dello statuto: es. quando la costituzione dell'assemblea è dipesa dalla partecipazione di soggetti non legittimati. L'azione di annullamento spetta all'organo amministrativo, al collegio sindacale e ai soci assenti, dissenzienti o astenuti che insieme possiedono almeno il 5% delle azioni con diritto di voto (quorum che si abbassa all'uno per mille nelle società quotate). L'azione è soggetta ad un termine di novanta giorni dalla data della deliberazione o, qualora questa sia soggetta a iscrizione o deposto nel registro delle imprese, dalla data di iscrizione o di deposito.
 
==== Organo amministrativo ====
{{Vedi anche|Consiglio di amministrazione (ordinamento italiano)}}
All'organo amministrativo spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa e l'attuazione dell'oggetto sociale. Nel modello tradizionale l'organo amministrativo viene eletto dall'assemblea ordinaria e dura in carica al massimo tre esercizi (con possibilità di rielezione [[ad nutum]]); di esso possono far parte anche soggetti non soci.
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Nel primo caso il regime di responsabilità è quello contrattuale, nel secondo extracontrattuale (anche tale siffatta soluzione, ad oggi maggioritaria, non è pacifica né in dottrina, né in giurisprudenza) mentre il terzo è di tipo individuale.
 
==== Collegio sindacale ====
Il [[collegio sindacale]] è l'organo di controllo della S.p.a. nel modello tradizionale, costituito da 3 a 5 membri effettivi e da due membri supplenti, soci o non soci; esso è nominato nell'atto costitutivo ed, in mancanza di indicazione, deve essere eletto dall'assemblea ordinaria; resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Qualora così non fosse devono essere comunque iscritti in un albo professionale. I doveri sono la vigilanza sul rispetto della legge e dello statuto, sui "''principi di corretta amministrazione''" e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società. I membri del consiglio non sono revocabili, se non per giusta causa e con decreto del tribunale, e devono soddisfare importanti requisiti di onorabilità e professionalità.