Secondo il ''preservativo dila [[separazione dei poteri]]'', in uno [[stato di diritto]] la funzione normativa è affidata ad uno specifico ''potere dello stato'', intendendosi con questa espressione un [[organo (diritto)|organo]] o un complesso di organi dello stato indipendenti dagli altri poteri. Più precisamente, la funzione normativa è esercitata dal ''[[potere legislativo]]'' che si compone del ''[[parlamento]]'' e degli eventuali analoghi organi di stati federati, regioni o altri enti territoriali ai quali è riconosciuta ''autonomia legislativa''. Come si è già accennato, tali organi producono le norme attraverso un atto che prende il nome di ''legge''.
Peraltro, in nessun ordinamento il principio di separazione dei poteri viene applicato in modo così rigoroso da concentrare nel solo potere legislativo la possibilità di emanare norme generali ed astratte.