Serrata (lavoro): differenze tra le versioni

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== In giurisprudenza ==
Viene equiparata ad una violazione degli obblighi contrattuali del datore di lavoro, quindi ad un illecito civile antisindacale, previsto nell'articolo 28 dello [[Statuto dei Lavoratori]]. Secondo altri si tratterebbe di mancata cooperazione all’adempimento. La sentenza 29/60 della corte costituzionale ha abrogato il reato di serrata per fini contrattuali (art 502 cp), per contrasti col principio di libertà sindacale sancito dall’art 39.
 
La Corte Costituzionale ha raggiunto una conclusione sulla materia, "costituzionalmente protetta", per l'art. 40 e 39, 1°comma, Cost. si può parlare di "ibertà di serrata", che è protetta solo se ha come fine quella di resistere alla richesta di modifica migliorativa del contratto di lavoro oppure per ottenere un adesione ad una modifica peggiorativo dello stesso contratto di lavoro. La disposizione penale, relativa alla serrata ai fini contrattuali, dell'art. 502, 1° comma del c.p. è incostituzionale dopo la sent. della Corte cost. 29/1960, mentre rimangono costituzionalmente leggittimi gli art. 503 (per fini politici), 504 (pubblica autorità) del c.p.. L'art. 505 del c.p. riguardo alla serrata di solidarietà o di protesta ai fini contrattuali è considerato abbrogato (sent. Corte Cost. n. 141/1967).
 
La serrata attuata dai piccoli imprenditori senza lavoratori dipendenti era illecita prima dalla sent. della Corte Cost. n. 222/1975 che ha dichiarato illeggittimo l'art. 506 c.p.
Dopo questa sentenza i piccoli imprenditori possono attuare la serrata di protesta contro fatti o provvedimenti incidenti sulla loro attività economica.
 
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