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L'ordinamento canonico prevede tuttora una ''cancelleria diocesana'' nell'ambito della [[curia diocesana]]. È retta dal ''cancelliere diocesano'' che può essere un [[presbitero]], un [[diacono]] o, in alcuni casi, un laico.
Il titolo di ''gran cancelliere'' è, invece, in uso nelle [[università pontificia|università
===Ordini cavallereschi===
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