Serrata (lavoro): differenze tra le versioni

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Viene equiparata ad una violazione degli obblighi contrattuali del datore di lavoro, quindi ad un illecito civile antisindacale, previsto nell'articolo 28 dello [[Statuto dei Lavoratori]]. Secondo altri si tratterebbe di mancata cooperazione all’adempimento.
 
La Corte Costituzionale ha raggiunto una conclusione sulla materia, c.d. "costituzionalmente protetta", per l'art. 40 e 39, 1°comma, Cost. si può parlare di "libertà di serrata", che è protetta solo se ha come fine quella di resistere alla richestarichiesta di modifica migliorativa del contratto di lavoro oppure per ottenere un adesione ad una modifica peggiorativo dello stesso contratto di lavoro. La disposizione penale, relativa alla serrata ai fini contrattuali, dell'art. 502, 1° comma del c.p. è divenuto incostituzionale dopo la sent. della Corte cost. 29/1960, mentre rimangono costituzionalmente leggittimi gli art. 503 (per fini politici), 504 (contro la pubblica autorità) del c.p.
L'art. 505 del c.p. riguardo alla serrata di solidarietà o di protesta ai fini contrattuali è considerato abbrogato (sent. Corte Cost. n. 141/1967).