Suddivisioni amministrative dello Stato Pontificio in età contemporanea: differenze tra le versioni

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==''Motu proprio'' del 6 luglio 1816==
Dopo il ritorno di [[papa Pio VII]] a [[Roma]] nel [[1814]], al termine della parentesi napoleonica, e in seguito alla completa riconsegna nelle mani del potere pontificio di tutti i territori della penisola italiana che avevano composto lo [[Stato della Chiesa]] ,<ref>Non furono ritornati alla Chiesa la legazione extra-territoriale di [[Avignone]] e il [[Contado Venassino]] entrambi passati alla Francia </ref>, Pio VII ed il suo [[segretario di Stato]] [[cardinale]] [[Ercole Consalvi]] elaborarono una nuova suddivisione amministrativa per i territori pontifici: il [[6 luglio]] [[1816]] venne così emanato il ''[[motu proprio]]'' ''Quando per ammirabile disposizione'' ''"sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica"''.<ref>[http://www.dircost.unito.it/cs/docs/Moto%20proprio%20Pio%20VII%201816.htm Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio Settimo «Quando per ammirabile disposizione»]</ref>
 
Abbandonando la precedente ripartizione in 11 province, lo Stato fu articolato in 17 delegazioni, cui si aggiungeva quella speciale della [[comarca di Roma]]. La riforma fu influenzata dal modello francese di Stato amministrativo, che l'Italia aveva conosciuto durante il dominio napoleonico. La delegazione equivaleva grossomodo alla provincia repubblicana e aveva poteri esecutivi.
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In ogni Comune furono istituiti due nuovi organi, il Consiglio (organo deliberativo) e la Magistratura (organo esecutivo: gli sono attribuite funzioni fino ad allora esercitate da organi centrali):
*il Consiglio curava gli affari di interesse generale. I membri del primo consiglio vennero nominati dal delegato pontificio, i successori furono [[cooptazione|cooptati]] dai colleghi;
*un numero di consiglieri <ref>Il numeri di consiglieri che componevano la Giunta era determinato in ragione della classe di appartenenza del Comune.</ref> componeva la Magistratura (odierna Giunta) formata da un capo ("[[gonfaloniere]]") e da un numero variabile di "anziani" (gli odierni assessori, sei nei comuni maggiori). Il primo era nominato dal Segretario di Stato, che lo poteva scegliere anche al di fuori del consiglio. I secondi erano nominati dal delegato, in base a una terna di nomi fornita dal consiglio stesso. Nei comuni rurali vi era un [[sindaco]] o procuratore, dipendente dal gonfaloniere della comunità principale, che rappresentava i propri concittadini.<br/>
Nuovi provvedimenti furono presi da [[Pio IX]]. Uno di essi riguardò la città di Roma (vedi ''Infra'').
 
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====Governo locale====
Nel [[1847]] [[Pio IX]] estese (''Motu proprio'' del 1° ottobre sull<nowiki>'</nowiki>"organizzazione del Consiglio e Senato di Roma e le sue attribuzioni") anche alla Capitale le leggi già applicate agli altri municipii dello Stato Pontificio. L'Urbe ebbe così un Consiglio municipale ed una Magistratura cittadina. Il Senatore di Roma <ref>Il Senato, massima istituzione per prestigio ed autorevolezza, era stato restaurato da [[Innocenzo II]] nel gennaio del 1143. I senatori si riunivano al [[Campidoglio]]. La carica durava un anno; ciascun senatore era rieleggibile. L'assemblea era composta di un numero di senatori variabile tra 50 e 56. Successivamente la carica divenne individuale. Già al tempo di [[Celestino III]] (1191-98) i senatori si erano ridotti a due. Nel [[1198]], salito al Soglio [[Innocenzo III]], il nuovo pontefice ne nominò uno solo. Da quell'anno l'organo fu monocratico.</ref> fu investito della carica di gonfaloniere (l'odierno sindaco). A Roma il Consiglio (organo deliberativo) era formato da 100 consiglieri (96 laici, scelti sulla base del censo e della professione esercitata e 4 membri ecclesiastici designati dal Cardinal Vicario); la Magistratura, capeggiata dal Senatore e formata da 8 Conservatori, svolgeva le funzioni esecutive.
 
Il processo di riforma avviato nel 1847, con il precipitare degli eventi rivoluzionari del 1848-49 (proclamazione della Repubblica Romana) subì una battuta d’arresto. Dopo il rientro del pontefice da [[Gaeta]] (12 aprile 1850), le prerogative municipalifurono ridimensionate. Le nuove competenze del Consiglio e della Magistratura comunali furono precisate nell'Editto del [[24 novembre]] [[1850]], firmato dal card. [[Giacomo Antonelli]], in attuazione del "moto proprio" del [[12 settembre]] [[1849]] di [[Papa Pio IX]]. <br/>
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*redigere il conto preventivo e il conto annuale di gestione.
 
Entrambi gli organi (consiglio e magistratura) rispondevano alle direttive del governo centrale. L'Editto del 24 novembre distingueva cinque classi di comuni in base alla popolazione residente, rappresentata proporzionalmente dal numero dei consiglieri nominati.<ref>Le classi comunali e i consiglieri nominati erano così individuati: la prima classe comprendeva i comuni con più di 20.000 abitanti (36 consiglieri); la seconda quelli con più di 10.000 abitanti (30 consiglieri); la terza quelli con più di 5.000 abitanti (24 consiglieri); la quarta quelli con più di 1.000 residenti (16 consiglieri), la quinta quelli con meno di 1.000 abitanti (10 consiglieri).</ref> Come già previsto anche nell'editto del 1816, i consiglieri erano scelti dal delegato, approvati dal Cardinal Prefetto della Consulta e sottoposti al parere della Congregazione. <br/>
A Roma, i consiglieri furono ridotti da 100 a 48. L'ordinamento riformato nel 1850 rimase in vigore fino al [[1870]].