Occupazione: differenze tra le versioni

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{{Nota disambigua|nell'ambito militare|[[Occupazione (militare)]]}}
 
Nel [[diritto civile]], lL''''occupazione''', (in latino ''occupatio'',) è unin [[modo di acquisto della proprietàdiritto]], aè titoloun originariocomportamento consistente nella presa di [[possesso]] di [[bene mobile|cose mobili]], che non appartengono ad alcuno (cosiddette [[res nullius]])appartengano o chemeno sonoad statealtri volontariamente abbandonate dal proprietario (cosiddette [[res derelictae]])soggetti.<br />
Può cosituire un [[modo di acquisto della proprietà]] per [[Usucapione]] quando le cose oggetto dell'occupazione non appartengono ad alcuno (cosiddette [[res nullius]]) o che sono state volontariamente abbandonate dal proprietario (cosiddette [[res derelictae]]).
 
==Le origini storiche dell'istituto==
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Tre secoli dopo, nelle [[Istituzioni di Giustiniano]] troviamo espresso il medesimo principio, con la precisazione che il fenomeno dell'''occupatio'' acquisitiva delle ''res nullius'' corrisponde al [[ius gentium]], essendo un principio applicato presso tutti i popoli: I.2.1.12: ''Ferae igitur bestiae et volucres et pisces, id est omnia animalia quae in terra mari nascuntur, simul atque ab aliquo capta fuerint, iure gentium statim illius esse incipiunt: quod enim ante nullius est, id naturali ratione occupanti conceditur.'' (Traduzione: E così gli animali selvatici e gli uccelli e i pesci, cioè tutti gli animali che nascono in terra mare e cielo, appena siano catturati da qualcuno diventano suoi per un principio di naturalis ratio)
 
== InL'istituto Italianel mondo ==
=== Italia ===
L'occupazione è regolata dagli [[s:Codice Civile - Libro Terzo/Titolo II#Art. 923 Cose suscettibili di occupazione|articoli 923 e seguenti]] del [[Codice civile italiano|Codice Civile]].
 
==== Descrizione ====
Possono essere cose di nessuno, suscettibili di occupazione, solo le [[bene mobile|cose mobili]]: i [[beni immobili]] che non appartengono a nessun privato, sono di proprietà dello [[Stato]] ([[s:Codice Civile - Libro Terzo/Titolo I#Art. 827 Beni immobili vacanti|art. 827 cc.]]) o delle [[Regione autonoma a statuto speciale|regioni a statuto speciale]]. I privati possono acquistare la proprietà degli immobili vacanti solo con l’[[usucapione]].
 
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Ma esistono frutti spontanei del fondo che nessuno può cogliere, nemmeno il proprietario (come le specie vegetali protette), perché si tratta di cose che non possono formare oggetto di diritti.
 
==== Natura giuridica ====
Autorevole [[dottrina]] ritiene che sia necessario ai fini dell'occupazione la presenza di un elemento psicologico, l’''animus occupandi'' , inteso come volontà di acquistare la proprietà della cosa, in capo a colui che compie l'impossessamento. Il fatto stesso dell’impossessamento farebbe presumere, salvo prova contraria, l’animus occupandi.<br/>
Secondo questa concezione, definita negoziale, l'occupazione rientrerebbe nell'ampia categoria del negozio giuridico, e come conseguenza l'[[incapacità]] di agire non potrebbe compiere alcuna valida occupazione (in questo senso cfr. [[Emilio Betti]] e Santoro-Passarelli, quest'ultimo indica l'occupazione tra i negozi di attuazione).
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== Voci correlate ==
* [[Atto giuridico]]
* [[Proprietà]]
* [[Usucapione]]
* [[Res nullius]]
* [[AttoRes giuridicoderelictae]]
* [[Usucapione]]
* [[Volontà]]