Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali: differenze tra le versioni

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La '''Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali''' (meglio nota come Patto internazionale sui diritti economici e culturali) è un [[trattato internazionale|trattato]] delle [[Organizzazione delle Nazioni Unite|Nazioni Unite]], nato dall'esperienza della ''[[Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo]]'', adottato nel [[1966]] ed entrato in vigore il 3 gennaio [[1976]]. Tutti i membri dell'ONU hanno sottoscritto e ratificato il trattato.
 
Il 6 maggio [[2013]] è entrato in vigore il Protocollo opzionale alla Convenzione, dopo il raggiungimento della decima ratifica ([[Uruguay]]). Oltre a quest'ultimo, hanno ratificato il protocollo Argentina, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Mongolia, Portogallo, Slovacchia e Spagna.
 
==Contenuti della Convenzione==
La convenzione definisce i seguenti diritti:</br />
 
*diritto all'autodeterminazione dei popoli (Parte Prima, art. 1);
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*godimento dei diritti (parte II): divieto di discriminazione (art. 2), parità fra uomo e donna (art. 3), indrogabilità dei diritti del Patto (art. 4 e 5);
 
*lavoro (parte III): </br />
**art. 6: diritto al lavoro come <<possibilità di gudagnarsi la vita>> (art. 6), obbligo per gli Stati di <<elaborare politiche e tecniche atte a assicurare un costante sviluppo economico, sociale e culturale e un pieno impiego produttivo>>, salvaguardando le libertà politiche e economiche degli individui;</br />
**art. 7: </br />
***diritto a un'equa retribuzione con <<eguale remunerazione per un lavoro di eguale valore, senza distinzioni di alcun genere>> e <<un'esistenza decorosa per essi [i lavoratori, ''ndr''] e le loro famiglie>>;
***diritto all'igiene e sicurezza;
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*art. 11: <<diritto alla libertà dalla fame>>, <<ad un livello di vita adeguato per sè e la propria famiglia che includa un'alimentazione, un alloggio e un vestiario adeguati>>, diritto al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita.
 
*diritto all'istruzione (art. 13): </br />
**principio dell'istruzione primaria gratuita e obbligatoria (v. anche art. 14);
**istruzione secondaria ''tecnica e professionale'' accessibile a tutti e progressivamente gratuita;