Emancipazione di minore: differenze tra le versioni

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Il '''minore emancipato''' è quel minore che non è più soggetto alla [[Patria potestà|potestà dei genitori]]. lL'emancipazione può riguardare solo il minore almeno sedicenne.
 
Nell'ordinamento italiano, secondo il [[codice civile italiano|codice civile]], è considerato minore emancipato colui che abbia compiuto i 16 anni, ma non ancora i 18, che sia ammesso dal [[tribunale per i minorenni]] a contrarre matrimonio. In tal caso il tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle motivazioni rilevate nell’istanza, sentito il [[pubblico ministero]], i genitori o il curatore può con decreto ammettere il minore a contrarre matrimonio. L'emancipazione interviene prima del matrimonio e permane anche se il matrimonio contratto è successivamente dichiarato [[Nullità del matrimonio|nullo]].