Molestie sessuali: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Niculinux (discussione | contributi)
Wikificazione
Riga 1:
{{L|diritto|ottobre 2010|}}
Per '''molestie sessuali sul posto di lavoro''' si intende qualsiasi comportamento a connotazione sessuale o fondato sull’appartenenza di genere, indesiderato da una delle parti e lesivo della dignità della persona. Sono considerate molestie sessuali sul posto di lavoro ad esempio le insinuazioni e i commenti equivoci sull’aspetto esteriore di dipendenti, le osservazioni sessiste su caratteristiche, comportamento e orientamento sessuali, i contatti fisici indesiderati, l’esposizione di materiale pornografico, le aggressioni sessuali, la coazione sessuale e la violenza carnale.
 
Sono considerate molestie sessuali sul posto di lavoro ad esempio le insinuazioni e i commenti equivoci sull’aspetto esteriore di dipendenti, le osservazioni sessiste su caratteristiche, comportamento e orientamento sessuali, i contatti fisici indesiderati, l’esposizione di materiale pornografico, le aggressioni sessuali, la coazione sessuale e la violenza carnale. Esse talvolta possono rientrare nell'ambito di una strategia di [[mobbing]] nei confronti di un [[lavoratore]].
== Le molestie sessuali come comportamento discriminatorio ==
Le molestie sessuali sul posto di lavoro sono considerate un atto discriminatorio. Dalla fine degli anni 1980 anche l’UE si è occupata a più riprese della problematica, l’ultima volta nella direttiva 2006/54/CE, considerando 6, in cui ha stabilito che: «Le molestie e le molestie sessuali sono contrarie al principio della parità di trattamento fra uomini e donne e costituiscono forme di discriminazione fondate sul sesso ai fini della presente direttiva. (...) Queste forme di discriminazione dovrebbero pertanto essere vietate e soggette a sanzioni efficaci proporzionate e dissuasive.»
 
== Disciplina normativa ==
== Molestie sessuali sul posto di lavoro in Svizzera ==
Le molestie sessuali sul posto di lavoro sono considerate un atto discriminatorio, anche da un punto di vista normativo.<br />
=== Situazione giuridica in Svizzera ===
Dalla fine degli [[anni 1980|anni 80]] anche l’UE si è occupata a più riprese della problematica, l’ultima volta nella direttiva 2006/54/CE, nella quale viene affermato che:
Introdotto nel 1981 nell’articolo 4 capoverso 2 della vecchia Costituzione federale, il divieto di discriminazione è stato ripreso nell’articolo 8 capoverso 2 della nuova Costituzione federale. Il divieto di molestie sessuali sul posto di lavoro è uno dei numerosi elementi sanciti nella legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar) per proibire la discriminazione o promuovere la parità nella vita professionale. L’articolo 4 della legge sulla parità delimita la fattispecie, l’articolo 5 definisce le pretese giuridiche e l’articolo 10 la protezione dal licenziamento durante la procedura di reclamo. Altre disposizioni di legge rilevanti per il divieto delle molestie sessuali sono contenute nell’articolo 328 capoverso 1 del codice delle obbligazioni (CO), nell’articolo 198 seconda frase del codice penale (CP) come pure nell’articolo 6 capoverso 1 della legge sul lavoro (LL). Il divieto di molestie si rivolge alle datrici e ai datori di lavoro che, nell’ambito della loro responsabilità, hanno l’obbligo di tutelare la personalità, l’integrità fisica e psichica come pure la salute delle lavoratrici e dei lavoratori.<ref>Claudia Kaufmann e Sabine Steiger-Sackmann (Hrsg.): Kommentar zum Gleichstellungsgesetz, Basilea 2009</ref>
 
Le molestie sessuali sul posto di lavoro sono considerate un atto discriminatorio. Dalla fine degli anni 1980 anche l’UE si è occupata a più riprese della problematica, l’ultima volta nella direttiva 2006/54/CE, considerando 6, in cui ha stabilito che: «{{quote|Le molestie e le molestie sessuali sono contrarie al principio della parità di trattamento fra uomini e donne e costituiscono forme di discriminazione fondate sul sesso ai fini della presente direttiva. (...) Queste forme di discriminazione dovrebbero pertanto essere vietate e soggette a sanzioni efficaci proporzionate e dissuasive.»}}
=== Prevenzione ===
 
== La situazione nel mondo ==
=== Italia ===
{{...}}
 
=== Svizzera ===
==== Situazione giuridica in Svizzera ====
Il divieto di discriminazione è stato introdotto nel [[1981]] nell’articolo 4 capoverso 2 della vecchia Costituzione federale, ed è stato ripreso nell’art. 8 capoverso 2 della nuova Costituzione federale. Il divieto di molestie sessuali sul posto di lavoro è uno dei numerosi elementi sanciti nella legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar) per proibire la discriminazione o promuovere la parità nella vita professionale. L’articolo 4 della legge sulla parità delimita la fattispecie, l’articolo 5 definisce le pretese giuridiche e l’articolo 10 la protezione dal licenziamento durante la procedura di reclamo.
 
Introdotto nel 1981 nell’articolo 4 capoverso 2 della vecchia Costituzione federale, il divieto di discriminazione è stato ripreso nell’articolo 8 capoverso 2 della nuova Costituzione federale. Il divieto di molestie sessuali sul posto di lavoro è uno dei numerosi elementi sanciti nella legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar) per proibire la discriminazione o promuovere la parità nella vita professionale. L’articolo 4 della legge sulla parità delimita la fattispecie, l’articolo 5 definisce le pretese giuridiche e l’articolo 10 la protezione dal licenziamento durante la procedura di reclamo. Altre disposizioni di legge rilevanti per il divieto delle molestie sessuali sono contenute nell’articolo 328 capoverso 1 del codice delle obbligazioni (CO), nell’articolo 198 seconda frase del codice penale (CP) come pure nell’articolo 6 capoverso 1 della legge sul lavoro (LL). Il divieto di molestie si rivolge alle datrici e ai datori di lavoro che, nell’ambito della loro responsabilità, hanno l’obbligo di tutelare la personalità, l’integrità fisica e psichica come pure la salute delle lavoratrici e dei lavoratori.<ref>Claudia Kaufmann e Sabine Steiger-Sackmann (Hrsg.): Kommentar zum Gleichstellungsgesetz, Basilea 2009</ref>
 
==== Prevenzione ====
In aggiunta al divieto sancito dalla legge, sia il legislatore che la prassi puntano molto sulla prevenzione da parte delle datrici e dei datori di lavoro. In Svizzera, dalla metà degli anni 1990, la prevenzione delle molestie sessuali si basa su un set di misure<ref>Véronique Ducret: Molestie sessuali sul posto di lavoro. Guida pratica per le aziende, Balerna 2005</ref> nel quale un ruolo di primo piano spetta all’informazione fornita alle lavoratrici e ai lavoratori in merito a cosa si intende per molestie sessuali. Un’altra misura preventiva importante consiste nella dichiarazione esplicita da parte della direzione dell’impresa con la quale essa afferma a chiare lettere che al suo interno le molestie sessuali non sono tollerate, che è disponibile un servizio di sostegno per le vittime di questo tipo di discriminazione e che gli autori di molestie sessuali incorrono in sanzioni. Sinora ad aver introdotto regolamenti interni contro le molestie sessuali e ad aver designato interlocutrici e/o interlocutori interni preposti al sostegno delle vittime sono soprattutto le imprese di maggiori dimensioni e le pubbliche amministrazioni. Allo stesso tempo sono attivi sul territorio diversi consultori pubblici pronti a consigliare e ad accompagnare le vittime. Si tratta di servizi sociali locali o regionali, uffici per le pari opportunità, consultori donna e lavoro nonché uffici di conciliazione cantonali.
 
Nell’attività di sensibilizzazione delle datrici e dei datori di lavoro in merito ai loro obblighi, gli uffici pubblici delle pari opportunità svolgono una funzione importante nella misura in cui informano e approntano materiale a sostegno del lavoro di prevenzione.<ref>A tale scopo, l’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo ha creato il sito Internet [http://www.molestiesessuali.ch www.molestiesessuali.ch]</ref>.
 
==== Rimedi offerti dall'ordinamento ====
=== Vie percorribili in caso di molestie sessuali sul posto di lavoro ===
In virtù dell’articolo 5 della legge sulla parità dei sessi, le vittime di molestie sessuali possono chiedere a un giudice di accertare una discriminazione nella fattispecie delle molestie sessuali e di farla cessare. Il tribunale può condannare le datrici e i datori di lavoro al versamento di un’indennità, al risarcimento del danno e alla riparazione morale.<ref>Una raccolta delle decisioni in materia pronunciate da diversi tribunali possono essere consultate al sito [http://www.faft.ch www.faft.ch].</ref>
 
Malgrado questa possibilità, alle vittime si raccomanda di optare nel limite del possibile per una procedura extragiudiziale. Ad esempio, una procedura interna all’azienda oppure un intervento dell’ufficio di conciliazione cantonale competente il cui compito principale è quello di fare da mediatore tra le parti. Nel 2004, gli uffici di conciliazione si sono riuniti nella Conferenza svizzera degli uffici di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi LPar.<ref>[www.sks-coc.ch]</ref>.
 
==== Fatti e cifre ====
Nel quadro di un’inchiesta<ref>Silvia Strub e Marianne Schär Moser: Risiko und Verbreitung sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Eine repräsentative Erhebung in der Deutschschweiz und in der Romandie, Berna 2008. Lo studio è disponibile anche in francese mentre in italiano esiste solo un riassunto ([http://www.ebg.admin.ch/themen/00008/00074/00219/index.html?lang=it www.ebg.admin.ch/themen/00008/00074/00219/index.html?lang=it])</ref> condotta in Svizzera nel 2007, il 28 per cento delle donne e il 10 per cento degli uomini intervistati hanno riferito di aver subito molestie sessuali o di essersi sentiti infastiditi da un comportamento a connotazione sessuale. In tre quarti delle situazioni moleste dichiarate dalle donne gli autori erano di sesso maschile, per la maggior parte uomini soli, ma anche gruppi di uomini. Nel restante quarto, i comportamenti molesti sono stati spesso imputati a gruppi misti (composti da uomini e donne), raramente a sole donne. Per quanto riguarda gli uomini, in circa la metà delle situazioni moleste dichiarate gli autori erano altri uomini (soli o in gruppo), in un quarto donne e nel restante quarto gruppi misti. Ad assumere comportamenti molesti nei loro confronti sono stati in primo luogo colleghi e colleghe di lavoro seguiti da clienti e, in terza posizione, da superiori. Le donne hanno indicato molto più spesso degli uomini di aver subito comportamenti molesti da parte di superiori. Gli uomini, per contro, hanno segnalato più spesso delle donne comportamenti molesti da parte di persone subalterne.
 
Line 27 ⟶ 38:
== Voci correlate ==
* [[Abuso sessuale]]
* [[Discriminazione]]
* [[Lavoro]]
* [[Mobbing]]]
* [[Violenza]]
 
== Altri progetti ==
Line 33 ⟶ 48:
== Collegamenti esterni ==
* {{Thesaurus BNCF}}
* [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:it:PDF Test della direttiva 2006/54/CE del parlamento Europeo e del Consiglio]
 
{{portale|antropologia|diritto|lavoro|sociologia}}
 
{{antropologia|diritto|lavoro|sociologia}}
[[Categoria:Sessualità]]
[[Categoria:Violenza]]
[[Categoria:Violenza contro le donne]]