Pubblicazioni: differenze tra le versioni

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{{S|diritto}}
Con il termine di '''pubblicazioni''' si intende l'affissione alla porta della [[casa comunale]] e della parrocchia (in caso di [[matrimonio concordatario]]) di un atto che indica le generalità e la professione dei [[nubendi]] (coloro che intendono sposarsi) e dei loro genitori e il luogo in cui il matrimonio sarà celebrato. La pubblicazione va richiesta all'[[ufficiale di stato civile]] del luogo di [[residenza]] di uno dei [[coniugi]] e avviene nei comuni di [[residenza]] degli sposi. Le pubblicazioni precedono il [[matrimonio]] e servono per accertare la mancanza di [[impedimenti matrimoniali]]. Il [[matrimonio]] non può essere celebrato prima di 4 giorni dall'avvenuta pubblicazione e comunque entro 180 giorni successivi.
 
== Collegamenti esterni ==
* {{Thesaurus BNCF}}
 
[[Categoria:diritto di famiglia]]