Diritto positivo: differenze tra le versioni

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==Storia==
Nelle società antecedenti alla formazione dello Stato moderno (dunque fino agli inizi del [[XIX secolo]]) le fonti di produzione giuridica erano plurime e non esistendo un preciso [[sistema delle fonti]], una controversia, a tutto scapito del principio di [[certezza del diritto]], poteva essere indifferentemente giudicata a seconda delle disposizioni del [[diritto romano]], del [[diritto canonico]], del [[diritto feudale]], della ''lex mercatorum'', degli [[Statuti]] locali, delle [[legge|leggi]], delle [[consuetudine|consuetudini]], della [[giurisprudenza]] e dell'[[equità]]. In tale assetto, il [[giudice]], spesso, non era ancora un vero e proprio funzionario dello Stato, ma un professionista assunto a svolgere le sue funzioni dalla Città o dalla specifica [[corporazione]]. Con il formarsi dello Stato moderno, il [[giudice]] diviene un vero e proprio dipendente dello Stato che, a seguito delle riforme dell'assetto giuridico di modello napoleonico, giunge ad arrogare a sé il ruolo di unica fonte del [[diritto]], o almeno di quella dotata di maggiore effettività e, quindi, di posizione gerarchicamente predominante rispetto a tutte le altre. :)
 
== Bibliografia ==