Concessione: differenze tra le versioni
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In [[giurisprudenza]] la '''concessione''' è il [[provvedimento amministrativo]] con cui la [[pubblica amministrazione]] conferisce ex novo [[situazione giuridica soggettiva|situazioni giuridiche soggettive]] attive al
La concessione presenta elementi di affinità con l'[[Autorizzazione (diritto)|autorizzazione]] (entrambi sono provvedimenti ampliativi della sfera soggettiva). Se ne differenzia in quanto non solo rimuove limite di una posizione soggettiva preesistente, ma attribuisce o trasferisce posizioni o facoltà nuove al privato.
==Tipologie==
*''concessioni traslative'', con cui viene trasferito al destinatario del provvedimento un [[Diritti soggettivi|diritto soggettivo]] o un potere di cui la P.A. è titolare, ma che la stessa non intende esercitare direttamente, pur rimanendo la titolarità del [[diritto]] in testa alla P.A. (concessione su [[demanio|beni demaniali]] o patrimoniali indisponibili, concessioni di [[servizi pubblici]], concessioni di pubbliche potestà, ad es. [[esattoria]] e [[tesoreria]], concessioni di attività [[edilizia]]);
*''concessioni costitutive'', con cui vengono conferiti al privato diritti o facoltà che non trovano corrispondenza in precedenti diritti o facoltà dell'amministrazione. Le concessioni costitutive si dividono in:
** concessioni di status ([[Cittadinanza (diritto)|cittadinanza]]) ** concessioni di diritti soggettivi (onorificenze) ** concessioni di [[circoscrizioni]] professionali a numero chiuso (sedi farmaceutiche, piazze notarili). {{Portale|diritto}}
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