Regio decreto-legge: differenze tra le versioni

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Le necessità politiche ed amministrative del Governo avevano indotto lo stesso sin dall'[[Unità d'Italia]] ad emanare con [[regio decreto]] norme giuridiche di competenza del [[potere legislativo]]. Non essendo tale facoltà contemplata da nessuna legge, restava molto controversa la [[giurisprudenza]] in merito all'efficacia giuridica delle relative disposizioni, prima che venissero ratificate dal [[Parlamento]].
 
Solo nel 1926 venne approvata una legge (legge [[31 gennaio]] [[1926]], n. 100) che regolamentava la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.
 
L'articolo 3 di tale legge stabiliva che con decreto regio, previa deliberazione del [[Consiglio dei ministri]], si poteva in casi straordinari e nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessità lo esigevano, emanare decreti aventi valore di legge a condizione che lo stesso decreto fosse presentato ad una delle due camere, per la conversione, entro la terza seduta dopo la pubblicazione.
 
Il decreto legge che entro due anni dalla sua pubblicazione non fosse stato convertito in legge, non era più in vigore dal giorno della scadenza di tale termine.
 
I regi decreti legge non abrogati da successive [[disposizione (diritto)|disposizioni]] e compatibili con la [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione repubblicana]] restano in vigore anche nell'ordinamento della [[Italia|Repubblica Italiana]].