Potere giudiziario: differenze tra le versioni

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La seconda risolve controversie sulla contabilità pubblica ed enti finanziati dallo stato, se ne occupa il giudice contabile in primo grado la [[Corte dei Conti]] nella sezione regionale mentre in secondo grado nella sezione centrale.
 
La giurisdizione tributaria è esercitata dalle [[Commissione tributaria|Commissioni tributarie]] provinciali (1°º grado) e regionali (2°º grado), salve le competenze della Corte di cassazione quale giudice di legittimità. Ha cognizione dei ricorsi del contribuente contro gli atti dell'Amministrazione finanziaria in materia fiscale.
 
Infine quella militare si occupa, in tempo di pace, dei reati commessi dagli appartenenti alle Forze armate, mentre, in tempo di guerra, esercita la giurisdizione stabilita dalla legge (art. 103, co. 3, Cost.).
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* [[Alessandro Pizzorno]], ''Il potere dei giudici. Stato democratico e controllo della virtù'', [[Laterza]], Roma-Bari, 1998
* [[Elena Paciotti]], ''Sui magistrati. La questione della giustizia in Italia'', [[Laterza]], Roma-Bari, 1999
*[[Sergio Bartole]], ''Il potere giudiziario'', [[Il mulino]], Bologna, 2012
*[[Giuseppe Di Federico]] (a cura di), ''Ordinamento giudiziario: uffici giudiziari, CSM e governo della magistratura'', [[Cedam]], Padova, 2012
*[[Livia Pomodoro]], ''Manuale di ordinamento giudiziario'', [[Giappichelli]], Torino, 2012