Legittimazione processuale: differenze tra le versioni

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Nel [[codice di procedura civile]] questo concetto non è stato formalmente fatto proprio dal legislatore, e ne è di conseguenza scaturita una certa confusione.
 
{{quote|21=Art. 75 - Capacità processuale| 12= Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità. Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto. Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli artt. 36 e seguenti del codice civile. }}
La Corte costituzionale, con sentenza n. 220 del 16 ottobre 1986, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al [[pubblico ministero]] perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio. }}
 
Di fatto riunisce due concetti, quello della legittimazione processuale e quello della capacità giuridica.