Azione legale: differenze tra le versioni
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== Caratteristiche ==
Di solito l'esercizio dell'azione avviene in relazione ad una ''lite'' (o ''controversia''), ossia ad un conflitto di [[interesse (diritto)|interessi]] tra le parti, con il giudice chiamato a stabilire quale di esse ha ragione. Talvolta, però, non c'è lite e l'intervento del giudice è necessario per la costituzione, in collaborazione con le parti, di un rapporto giuridico che l'ordinamento non consente alle parti stesse di costituire autonomamente. Sono questi i casi di ''volontaria giurisdizione'' la quale, secondo molti autori, non è attività giurisdizionale vera e propria ma attività materialmente amministrativa che l'ordinamento ha attribuito ad organi giudiziari, in deroga al principio di [[separazione dei poteri]].▼
== Parti coinvolte ==
Il soggetto che esercita il potere di azione (l'''[[attore (diritto)|attore]]'') costituisce in questo modo un [[rapporto giuridico]] (il [[Azione (diritto)#Rapporto processuale|rapporto processuale]]) con il soggetto chiamato in giudizio (il ''[[convenuto]]''), anche contro la volontà di quest'ultimo (tant'è che la mancata costituzione in giudizio del convenuto non impedisce la celebrazione del processo ma determina solo la particolare condizione detta ''[[contumacia]]''). L'[[atto processuale]] attraverso il quale viene esercitato il potere prende il nome di ''[[domanda giudiziale]]''.<ref>Nel processo civile italiano la domanda giudiziale ha, secondo i casi, la forma di ''[[citazione (diritto)|atto di citazione]]'' o di ''[[ricorso]]'', mentre in quello amministrativo ha solo quest'ultima forma</ref>▼
== Concezioni dell'azione ==
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Non mancano, peraltro, concezioni che vanno ancora più in là nella scissione tra azione e diritto sostanziale, affermando che l'azione è semplicemente il diritto spettante ad ogni cittadino di adire il giudice, a prescindere dalla fondatezza della pretesa che in questo modo viene fatta valere.
La titolarità dell'azione può essere attribuita:▼
▲Il soggetto che esercita il potere di azione (l'''[[attore (diritto)|attore]]'') costituisce in questo modo un [[rapporto giuridico]] (il [[Azione (diritto)#Rapporto processuale|rapporto processuale]]) con il soggetto chiamato in giudizio (il ''[[convenuto]]''), anche contro la volontà di quest'ultimo (tant'è che la mancata costituzione in giudizio del convenuto non impedisce la celebrazione del processo ma determina solo la particolare condizione detta ''[[contumacia]]''). L'[[atto processuale]] attraverso il quale viene esercitato il potere prende il nome di ''[[domanda giudiziale]]''.<ref>Nel processo civile italiano la domanda giudiziale ha, secondo i casi, la forma di ''[[citazione (diritto)|atto di citazione]]'' o di ''[[ricorso]]'', mentre in quello amministrativo ha solo quest'ultima forma</ref>
▲Di solito l'esercizio dell'azione avviene in relazione ad una ''lite'' (o ''controversia''), ossia ad un conflitto di [[interesse (diritto)|interessi]] tra le parti, con il giudice chiamato a stabilire quale di esse ha ragione. Talvolta, però, non c'è lite e l'intervento del giudice è necessario per la costituzione, in collaborazione con le parti, di un rapporto giuridico che l'ordinamento non consente alle parti stesse di costituire autonomamente. Sono questi i casi di ''volontaria giurisdizione'' la quale, secondo molti autori, non è attività giurisdizionale vera e propria ma attività materialmente amministrativa che l'ordinamento ha attribuito ad organi giudiziari, in deroga al principio di [[separazione dei poteri]].
▲== Titolarità dell'azione ==
▲La titolarità dell'azione può essere attribuita:
* al soggetto titolare del diritto sostanziale che l'azione è volta a realizzare, il quale agisce, quindi, nel suo interesse;
* ad un [[organo (diritto)|organo]] pubblico, il ''[[pubblico ministero]]'', che agisce nell'interesse pubblico;
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*[[Azione civile]]
*[[Azione penale]]
*[[Azione collettiva]]▼
*[[Sentenza]]▼
*[[Condanna]]
▲*[[Azione collettiva]]
*[[Eccezione (diritto)]]
*[[Tutela inibitoria (diritto italiano)]]▼
*[[Ne procedat iudex ex officio]]
▲*[[Sentenza]]
▲*[[Tutela inibitoria (diritto italiano)]]
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