Emancipazione di minore: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
m ortografia
Riga 1:
Il '''minore emancipato''' è quel minore che non è più soggetto alla [[Patria potestà|potestà dei genitori]]. L'emancipazione può riguardare solo il minore almeno sedicenne.
 
Nell'ordinamento italiano, secondo il [[codice civile italiano |codice civile]], è considerato minore emancipato colui che abbia compiuto i 16 anni, ma non ancora i 18, che sia stato ammesso dal [[tribunale per i minorenni]] a contrarre matrimonio. In tal caso il tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle motivazioni rilevate nell’istanza, sentito il [[pubblico ministero]], i genitori oppure il tutore può, con decreto, ammettere il minore a contrarre matrimonio. Contro lo stesso decreto è ammesso ricorso alla corte d'appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione ai genitori o al tutore, agli interssatiinteressati, al pubblico ministero e la corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile sul ricorso. Se trascorrono più di dieci giorni senza che sia stato proposto ricorso si parla di emancipazione.
 
L'emancipazione interviene prima del matrimonio e permane anche se il matrimonio contratto è successivamente dichiarato [[Nullità del matrimonio|nullo]].