Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica: differenze tra le versioni

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== Composizione ==
Ai sensi dell’art. 20 della legge [[1º aprile]] [[1981]] n. 121, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è [[presidente|presieduto]] dal [[prefetto (ordinamento italiano)|prefetto]] ed è composto:
* dal [[Questore (ordinamento italiano)|questore]];
* dal [[Sindaco (Italia)|sindaco]] del comune capoluogo di provincia;
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Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è un organo di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di [[Autorità di pubblica sicurezza (ordinamento italiano)|autorità di pubblica sicurezza]] a livello provinciale.
 
Tra le altre competenze, il comitato è chiamato, secondo l'art. 143, comma 3, del [[decreto legislativo]] [[18 agosto]] [[2000]] n. 267, a esprimere parere al prefetto, prima che questi rediga la relazione al [[Ministro dell'interno]] con la quale propone lo scioglimento di un [[consiglio comunale (Italia)|consiglio comunale]] o [[consiglio provinciale|provinciale]] oppure degli organi di vertice di altro ente locale, quale un'[[azienda sanitaria locale]], ai sensi degli [[legge contro le infiltrazioni mafiose negli enti locali|articoli 143-146 del medesimo decreto legislativo]].
 
== Voci correlate ==