Processo del lavoro: differenze tra le versioni

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{{Diritto del lavoro in Italia}}
Nell'ordinamento processuale [[italia]]no, il '''processo del lavoro''' segue un rito speciale introdotto con la legge<ref>{{citaweb|url= http://normativo.inail.it/bdninternet/docs/l53373.htm|titolo= Inail: Legge 11 agosto 1973, n. 533 (G.U. n. 237 del 13 settembre 1973) Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.|accesso=03-05-2013}}</ref> 11 agosto 1973, n. 533 per la trattazione di tutte le controversie relative a [[rapporto di lavoro|rapporti di lavoro]] ed in materia di [[previdenza sociale|previdenza]] ed assistenza obbligatorie.
Il rito speciale, disciplinato dagli articoli [[wikisource:it:Codice_di_Procedura_Civile/Libro_secondo#Titolo_IV:_NORME_PER_LE_CONTROVERSIE_IN_MATERIA_DI_LAVORO|409 e seguenti]] del [[codice di procedura civile]], si differenzia da quello ordinario per una maggiore celerità, per i più ampi poteri istruttori riconosciuti al [[giudice del lavoro]], e per uno spiccato ''favor'' alla conciliazione della controversia. Il rito si ispira a principi di oralità e di concentrazione.
 
==Campo di applicazione==
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#rapporti di lavoro alle dipendenze di enti pubblici ed altre pubbliche amministrazioni devoluti al Giudice del lavoro (art. 409 c.p.c.; art. 63, d. lgs. n. 165/01);
#rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, se caratterizzati da prestazione d'opera continuativa e coordinata e prevalentemente personale (art. 409 c.p.c.);
#rapporti di [[collaborazione coordinata e continuativa]] (art. 409 c.p.c.);
#prestazioni [[previdenza sociale|previdenziali]] e assistenziali obbligatorie (art. 442 c.p.c.);
#contratti agrari ([[mezzadria]], colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto), anche se in questo caso il Giudice competente è identificato nelle sezioni specializzate agrarie previste dalla legge n. 320/1963 (art. 409 c.p.c.);
#[[locazione]] e [[comodato]] di immobili urbani e affitto di aziende (art. 447-bis c.p.c.), innanzi al Giudice ordinario.
 
==Il primo grado di giudizio==
===Competenza===
Le controversie in materia di lavoro e previdenza e assistenza obbligatorie dal [[1999]] sono di competenza del [[Tribunale]] in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro (in precedenza erano di competenza del [[Pretore (ordinamenti moderni)|Pretore]]). Il giudice del lavoro ha sede solo nel Tribunale principale del circondario. Si tratta di una [[competenza]] esclusiva per materia, quindi il Tribunale è competente a conoscere tutte le controversie nelle materie ad esso devolute indipendentemente dal loro valore.
La competenza per territorio si determina riferendosi al luogo in cui è sorto il rapporto, o quello in cui si trova l'azienda ovvero una sua dipendenza presso la quale il rapporto ha o aveva effettivo svolgimento. Se la controversia attiene a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, ha competenza esclusiva il giudice del luogo in cui il collaboratore (o agente, o rappresentante) ha il proprio domicilio. In materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, invece, la competenza per territorio si determina in base alla residenza dell'[[Attore (diritto)|attore]].
 
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Il ricorso va depositato nella cancelleria del giudice, il quale fissa con decreto l'udienza di prima comparizione nei successivi 5 giorni. A tale udienza, che deve essere tenuta entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso, le parti devono essere personalmente presenti.
Ricorso e decreto devono essere notificati entro 10 giorni al convenuto. Tra le notifica e l'udienza devono intercorrere almeno 30 giorni.
Il convenuto deve costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza, pena la decadenza dalla possibilità di sollevare [[Eccezione (diritto)|eccezioni]] e proporre [[Domanda riconvenzionale|domande riconvenzionali]]. Nella memoria difensiva il convenuto deve prendere posizione in modo preciso sui fatti allegati dal ricorrente, proporre le sue difese, indicare i mezzi di prova e depositare i documenti ritenuti rilevanti. A pena di decadenza, è tenuto a sollevare le eccezioni non rilevabili d'ufficio e proporre le eventuali domande riconvenzionali.
 
Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione, formulando una proposta transattiva (cfr legge 183/2010). Il dichiarato ed espresso rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Se una parte non si presenta, il giudice può desumere da tale condotta “argomenti di prova” ex art. [[wikisource:it:Codice_di_Procedura_Civile/Libro_primo#Titolo_V:_DEI_POTERI_DEL_GIUDICE|116 c.p.c.]] L'interrogatorio libero non rappresenta tuttavia mezzo di prova, ma serve solo a chiarire al giudice i termini della controversia.
Se la conciliazione riesce, il giudice ne redige verbale che ha efficacia di titolo esecutivo. Se non riesce, il giudizio procede, dapprima con l'esame delle [[questioni pregiudiziali]] e quindi con l’ammissione delle prove richieste dalle parti.
 
L'assunzione delle prove può avvenire nella stessa udienza, ma usualmente il giudice rinvia tale incombente ad un’udienza successiva.
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===La sentenza===
La sentenza è immediatamente esecutiva. L'[[titolo esecutivo|esecutività]] può tuttavia essere sospesa dal giudice d'appello quando
# l'esecuzione potrebbe comportare "''gravissimo danno''" al datore di lavoro (se ad agire è il lavoratore)
# ricorrono "''gravi motivi''" e l’esecuzione è iniziata (se è il datore di lavoro ad agire)
# vi sono "''gravi e fondati motivi''", anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti (solo per i procedimenti radicati dopo il 01.03.2006 ex art. 283 c.p.c.)
Il lavoratore può avviare l’esecuzione anche in base al solo dispositivo della sentenza, possibilità che è invece preclusa al datore di lavoro.
In ogni caso in cui vi sia condanna al pagamento di somme di denaro in favore del lavoratore, il giudice deve condannare il datore anche al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno di maturazione del diritto a quello di effettivo pagamento, salvo che non si tratti di un rapporto di pubblico impiego, essendo in questo caso dovuti solo gli interessi legali.
 
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Secondo i dati [[Istituto nazionale di statistica|ISTAT]] del [[2007]], un processo del lavoro in Italia dura mediamente 949 giorni, variabili dai 1303 giorni di [[Catanzaro]], ai 320-350 giorni di [[Milano]], [[Torino]] e [[Trento]], che hanno raggiunto un pieno equilibrio dei flussi, riuscendo a smaltire nell'anno le nuove pendenze aperte.
 
Il [[28 gennaio]] [[2009]] l'Osservatorio sulla Giustizia del Lavoro, del Tribunale di Milano, è stato tra i primi in Italia a promuovere un ''Protocollo per i Processi del Lavoro,''<ref>{{citaweb| http://www.osservatoriogiustiziacivilefirenze.it/public/OGCALL_39_0_2.pdf
|titolo= OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA DEL LAVORO - TRIBUNALE DI MILANO - PROTOCOLLO PER I PROCESSI DEL LAVORO, pdf |accesso=03-05-2013}}</ref>
al fine di razionalizzare ed accelerare i tempi del processo del lavoro.
 
Il [[3 marzo]] [[2012]] Andrea Ichino e Paolo Pinotti in una loro inchiesta<ref>{{citaweb| http://archivio.lavoce.info/articoli/pagina1002912.html|titolo= Da www.la voce.info - Giustizia / Lavoro: LA ROULETTE RUSSA DELL'ARTICOLO 18 di Andrea Ichino e Paolo Pinotti 03.03.2012 |accesso=03-05-2013}}</ref><ref>{{citaweb|url= http://www.pietroichino.it/?p=19925|titolo= Dal sito di Pietro Ichino: LA ROULETTE RUSSA DELLE CAUSE IN TEMA DI LICENZIAMENTO|accesso=03-05-2013}}</ref> relativa ai Tribunali di Milano, [[Roma]] e Torino hanno scritto che la durata del processo, per [[licenziamento]], dipende anche dalla velocità del singolo [[Giudice del lavoro|Giudice]] e dall'organizzazione dei rispettivi Tribunali.
 
Tale ricerca, ripresa dalla Stampa nazionale, è stata al centro di riflessioni critiche anche da parte degli ''Addetti ai lavori.''
 
Il [[6 marzo]] 2012 Carla Ponterio e Roberto Riverso, di [[Magistratura Democratica]], hanno inviato agli Autori una loro lettera di replica.<ref>{{citaweb|url= http://www.pietroichino.it/?p=20038
|titolo= Dal sito di Pietro Ichino: ROULETTE RUSSA DEI GIUDIZI – 1 – LA REPLICA DI MAGISTRATURA DEMOCRATICA - LA LETTERA DI CARLA PONTERIO E ROBERTO RIVERSO (MD) |accesso=03-05-2013}}</ref>
 
Il [[7 marzo]] 2012 Pietro Martello, Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, in una lettera<ref>{{citaweb| http://www2.dse.unibo.it/ichino/new/other_articles/martello_CORRIERE5marzo2012.pdf
|titolo= Lettera del dott. Pietro Martello, Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano - pdf |accesso=03-05-2013}}</ref><ref>{{citaweb|url= http://archiviostorico.corriere.it/2012/marzo/07/Cause_lavoro_giustizia_virtuosa_co_9_120307050.shtml
|titolo= Corriere della Sera - Archivio, del 7 marzo 2012 - Cause di lavoro, la giustizia virtuosa
|accesso=03-05-2013}}</ref><ref>{{citaweb|url= http://www.pietroichino.it/?p=20043|titolo= Dal sito di Pietro Ichino: ROULETTE RUSSA DEI GIUDIZI – 2 – LA REPLICA DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE-LAVORO DEL TRIBUNALE DI MILANO|accesso=03-05-2013}}</ref>
indirizzata al [[Corriere della Sera]] ha affermato che: ''Nel 2011 la durata media del processo del lavoro a Milano è stata di 185 giorni''.