Bilinguismo amministrativo in Italia: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
FrescoBot (discussione | contributi)
m Bot: overlinking giorni e mesi dell'anno e modifiche minori
Riga 5:
La Legge n. 482 del 15 dicembre 1999 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", oltre a stabilire all'art. 1 che "la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano" prevede nei successivi articoli specifiche misure di tutela e valorizzazione per la "lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo" (uso della lingua minoritaria nelle scuole materne, primarie e secondarie accanto alla lingua italiana, uso da parte degli organi di Comuni, Comunità Montane, Province e Regione, pubblicazione di atti nella lingua minoritaria fermo restando l'esclusivo valore legale della versione italiana, uso orale e scritto nelle pubbliche amministrazioni escluse forze armate e di polizia, adozione di toponimi aggiuntivi nella lingua minoritaria, ripristino su richiesta di nomi e cognomi nella forma originaria, convenzioni per il servizio pubblico radiotelevisivo) in ambiti definiti dai Consigli Provinciali su richiesta del 15% dei cittadini dei comuni interessati o di 1/3 dei consiglieri comunali. Nel 2001 è stato emesso il DPR n. 345 del 2 maggio 2001 (''Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche'') che disciplina l'uso della lingua delle minoranze nelle scuole e nelle università, l'uso della lingua delle minoranze da parte dei membri dei consigli comunali, comunità montane, province e regioni, la pubblicazione degli atti ufficiali dello Stato nella lingua ammessa a tutela, l'uso orale e scritto delle lingue ammesse a tutela negli uffici delle pubbliche amministrazioni e il ripristino dei nomi originari e la toponomastica.
 
Diverse Regioni hanno inoltre emesso provvedimenti di tutela delle lingue locali.
 
== Trentino-Alto Adige ==
Per quanto concerne il Trentino-Alto Adige, lo Statuto all'art. 8 precisa in materia di toponomastica l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano, e l'art. 19 in materia di istruzione nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni , nonché per l'art. 59 le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti provinciali sono pubblicati nel "Bollettino ufficiale" della regione, nei testi italiano e tedesco. Ma in particolare dall'art. 99 "Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente statuto è prevista la redazione bilingue", all'art. 100 "I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa", "Gli uffici, gli organi e i concessionari usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata" e "Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici - è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare" e all'art. 101 "Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione". Per quanto concerne ladini, cimbri e mocheni all'art. 102 "Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse. Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca".
 
Inoltre si precisa che "I cittadini di lingua ladina della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la propria lingua nei rapporti orali e scritti con gli uffici della pubblica amministrazione".
 
== Valle d'Aosta ==
[[ImmagineFile:Panneaux_VIllefranche.JPG|thumb|left|250px|Segnaletica bilingue italo-francese sulla [[Strada statale 26 della Valle d'Aosta|strada statale 26]] a Villefranche ([[Quart (Italia)|Quart]])]]
In Valle d'Aosta lo Statuto (Legge Costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948) all'art. 38 prevede che "Nella Valle d’Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana. Gli atti pubblici possono essere redatti nell’una o nell’altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell’autorità giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana." e l'art. 39 "Nelle scuole di ogni ordine e grado, dipendenti dalla Regione, all’insegnamento della lingua francese è dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana. L’insegnamento di alcune materie può essere impartito in lingua francese." Per quanto concerne le altre minoranze all'art. 40 bis si afferma che "Le popolazioni di lingua tedesca dei comuni della [[Valle del Lys]] individuati con legge regionale ([[Gressoney-La-Trinité]], [[Gressoney-Saint-Jean]], [[Issime]], [[Gaby]]) hanno diritto alla salvaguardia delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali. Alle popolazioni di cui al primo comma è garantito l’insegnamento della lingua tedesca nelle scuole attraverso gli opportuni adattamenti alle necessità locali."
 
== Friuli-Venezia Giulia ==
[[ImmagineFile:Blilinguismo_italosloveno.jpg|thumb|left|250px|Segnaletica bilingue italo-slovena nelle [[Valli del Natisone]] nella [[Slavia veneta]]]]
[[ImmagineFile:TS003.jpg|thumb|left|250px|Segnaletica direzionale bilingue italo-slovena in [[Provincia di Trieste]]]]
[[ImmagineFile:Road_sign_in_Friulian.jpg|thumb|200px|Preavviso di direzione bilingue italiano/friulano ad [[Udine]]]]
Nel [[Friuli-Venezia Giulia]], il cui Statuto Speciale (''Legge Costituzionale n.1 del 31 gennaio 1963'') non cita specificatamente le minoranze linguistiche se non in termini di principio di eguaglianza (''Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.'').
 
La minoranza slovena è invece tutelata dallo Statuto speciale allegato al Memorandum d’intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dall’articolo 8 del Trattato di Osimo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Jugoslavia del 10 novembre 1975, dalla Legge n. 482 del 15 dicembre 1999 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" e dalla Legge n. 38 del 23 febbraio 2001 ("Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia") che all'art. 1 "(...) riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine." e all'art. 8 "Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, alla minoranza slovena presente nel territorio di cui all’articolo 1 è riconosciuto il diritto all’uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali (...) aventi sede nel territorio (...) e competenza nei comuni (...). È riconosciuto altresì il diritto di ricevere risposta in lingua slovena (...). Nei comuni (...) gli atti e i provvedimenti di qualunque natura destinati ad uso pubblico e redatti su moduli predisposti, compresi i documenti di carattere personale quali la carta di identità e i certificati anagrafici, sono rilasciati, a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana. L’uso della lingua slovena è previsto anche con riferimento agli avvisi e alle pubblicazioni ufficiali.(...)". All'art.10 inoltre "l’uso della lingua slovena è previsto in aggiunta a quella italiana nelle insegne degli uffici pubblici, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le insegne pubbliche, nonché nei gonfaloni.
 
La [[lingua friulana]] è tutelata oltre che dalla Legge n. 482 del 15 dicembre 1999 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", dalla Legge Regionale n. 15 del 22 marzo 1996 (''Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie'').
Riga 29:
 
== Sardegna ==
[[ImmagineFile:Segnaletica_bilingue_Sardegna.gif|thumb|200px|Segnaletica locale bilingue italiano/sardo in [[Sardegna]]]]
[[ImmagineFile:Segnaletica bilingue Sardegna Siniscola.jpg|thumb|left|250px|Segnale di inizio centro abitato in [[lingua sarda|sardo]] a [[Siniscola]]/Thiniscole]]
In Sardegna la lingua sarda, oltre che dalla Legge n. 482 del 15 dicembre 1999 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" è stata inoltre riconosciuta con Legge Regionale n. 26 del [[15 ottobre]] [[1997]] "Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna" come seconda lingua ufficiale della [[Sardegna|Regione autonoma della Sardegna]], a fianco dell'[[Italia|italiano]] (tutela e valorizzazione della lingua e della cultura, pari dignità rispetto alla lingua italiana con riferimento anche al [[dialetto algherese|catalano di Alghero]], al [[tabarchino]] delle isole del Sulcis, al dialetto [[lingua sassarese|sassarese]] e a quello [[Dialetto gallurese|gallurese]], la conservazione del patrimonio culturale/bibliotecario/museale, la creazione di Consulte Locali sulla lingua e la cultura, la catalogazione e il censimento del patrimonio culturale, concessione di contributi regionali ad attività culturali, programmazioni radiotelevisive e testate giornalistiche in lingua, uso della lingua sarda in fase di discussione negli organi degli enti locali e regionali con verbalizzazione degli interventi accompagnata dalla traduzione in italiano, uso nella corrispondenza e nelle comunicazioni orali, ripristino dei toponimi in lingua sarda e installazione di cartelli segnaletici stradali e urbani con la denominazione bilingue).
 
==Sicilia==
[[ImmagineFile:Bilingual signs.JPG|thumb|left|250px|Segnaletica direzionale bilingue italiano/albanese in [[Provincia di Palermo]]]]
[[ImmagineFile:MirëSeNaErdhët.jpg|thumb|250px|Segnaletica locale bilingue italiano/albanese a [[Piana degli Albanesi]]]]
In [[Sicilia]] è presente la segnaletica stradale bilingue italiano/albanese, all'interno e nei dintorni del [[comune]] albanese, in [[provincia di Palermo]], di [[Piana degli Albanesi]]. Minoranza etno-linguistica riconosciuta dallo stato ai sensi della Legge 482/[[1999]], l'amministrazione comunale ha il riconoscimento di utilizzare negli atti pubblici e nei documenti ufficiali, per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura, anche l'[[Lingua albanese|albanese]], o possono essere redatti nell’una o nell’altra lingua. I cittadini hanno facoltà di usare la propria lingua nei rapporti orali e scritti con gli uffici della pubblica amministrazione, ai sensi della vigente legislazione che tutela le minoranze etniche e linguistiche. Nell'ambito locale anche le scuole dell'obbligo prevedono l'insegnamento della lingua albanese, che può essere utilizzata in attività culturali, programmazioni radiotelevisive, radiofoniche e in testate giornalistiche.