Ente territoriale (Italia): differenze tra le versioni

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**le ''[[città metropolitana|città metropolitane]]'';
**le ''[[Regioni italiane|regioni]]''.
*gli ulteriori enti territoriali non previsti dall'art. 114 della Costituzione ma elencati nell'art. 2 del [[decreto legislativo|D.lgs.]] [[18 agosto]] [[2000]], n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ossia le ''[[comunità montana|comunità montane]]'', le ''[[comunità isolana|comunità isolane]]'', le ''[[unione di comuni|unioni di comuni]]'' e i ''consorzi'' fra enti territoriali.
 
Gli enti territoriali diversi dallo Stato sarebbero ''[[ente locale|enti locali]]'', essendo la [[competenza (diritto)|competenza]] dei loro [[organo (diritto)|organi]] limitata entro una [[circoscrizione]] territoriale e perseguendo [[interesse pubblico|interessi pubblici]] propri di tale circoscrizione. Tuttavia, va tenuto presente che il legislatore usa il termine enti locali (o ''autonomie locali'') con un significato più ristretto, riferendosi agli enti territoriali diversi da Stato e regioni.