Assegni di mantenimento: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 24:
L'obbligo di mantenimento da parte di entrambi i genitori sussiste verso tutti i figli naturali (Costituzione, art. 29), anche a seguito di concepimento con dolo o colpa grave per mancata adozione (ed eventuale inganno del ''partner'') delle misure contraccettive da parte della donna.
Per gli obblighi di mantenimento tra coniugi, l'art. 5 Legge n. 898/1970, come modificato dall’art. 10 Legge n. 74/1987, stabilisce che l'assegno è dovuto al coniuge privo di mezzi adeguati o che comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. E' sufficiente una delle due condizioni: per cui l'assenza di adeguati mezzi economici motiva l'assegno di mantenimento, a prescindere dalla condotta e dalla capacità lavorativa e reddituale potenziali del coniuge beneficiario.
== Voci correlate ==
|