Procedimento in contumacia: differenze tra le versioni
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Inoltre, al contumace viene consentito di entrare nel processo costituendosi tardivamente, fino al momento della rimessione della causa al [[tribunale|collegio]]. In questo caso, il contumace può disconoscere le [[scrittura privata|scritture private]] prodotte contro di lui, ed eccezionalmente chiedere al giudice di essere [[rimessione in termini|rimesso in termini]] per il compimento di alcuni atti. Deve però dimostrare di non essersi costituito a causa della nullità della citazione, della notificazione di essa o di altra causa a lui non imputabile.
==Note==▼
<references />▼
==Bibliografia==
*Crisanto Mandrioli. ''Diritto processuale civile''. Giappichelli. Torino, 2004.
▲==Note==
▲<references />
==Voci correlate==
*[[Contumacia]]
*[[Processo (diritto)]]
*[[Processo penale]]
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{{Portale|Diritto|italia}}
▲[[Categoria:Diritto processuale civile italiano]]
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