Ballottaggio: differenze tra le versioni

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In [[Italia]], il [[regolamento]] del [[Senato della Repubblica]] prevede che l'elezione del presidente dell'assemblea abbia luogo mediante ballottaggio fra i due candidati più votati nella precedente elezione qualora, non raggiunta la maggioranza assoluta dei senatori in carica nelle prime due votazioni, sia mancata anche la maggioranza dei voti - schede bianche comprese - espressi dai presenti alla terza votazione. È eletto presidente il candidato che ottenga la maggioranza, anche relativa. Se vi è parità di voti - nel terzo scrutinio - fra due senatori, oltre al primo che abbia mancato la maggioranza assoluta, ovvero fra i due candidati al turno di ballottaggio, accede al ballottaggio medesimo ovvero è eletto presidente il candidato più anziano d'età. Un meccanismo simile è previsto per l'elezione del presidente della [[Corte costituzionale]].
 
Dal [[1993]] l'elezione dei [[sindaco|sindaci]] dei [[comune|comuni]] con almeno quindicimila abitanti e dei [[presidente della provincia (Italia)|presidenti delle province]] ha luogo mediante ballottaggio fra i due candidati più votati al primo turno, qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (senza contare, dunque, le schede bianche e nulle). Il secondo turno ha luogo dopo quattordici giorni dal primo. Anche in questo caso, è eletto o accede al ballottaggio il più anziano d'età.
 
Per i comuni con meno dei quindicimila abitanti è previsto che l'elezione del sindaco abbia luogo a maggioranza relativa dei voti validamente espressi. È tuttavia possibile il ballottaggio nel caso - raro ma storicamente già verificatosi - che i due candidati più votati al primo turno abbiano ottenuto la stessa identica cifra elettorale. Se l'evento si ripete quattordici giorni dopo, risulta eletto, come da principio consolidato, il candidato più anziano d'età.