Diritto privato: differenze tra le versioni

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Nell'Europa continentale, nonché in America Latina e in altri ordinamenti c.d. di ''civil law'', il diritto privato trova la sua fonte preminente in leggi scritte, soprattutto in grandi codificazioni sistematiche. Al contrario, i paesi anglosassoni seguono il modello della [[common law]], basata sulla consuetudine, sul principio di equità e sulle pronunce precedenti dei giudici, secondo la regola dello ''stare decisis'': la stessa giurisprudenza, perciò, diviene fonte del diritto.
 
Nel diritto italiano, il principale ''corpus'' normativo regolante il diritto privato è il [[codice civile italiano]], che (caso raro nel panorama giuridico internazionale) disciplina sia il [[diritto civile]] che il [[diritto commerciale]]. Sino a pochi decenni fa, quasi tutto il diritto privato era contenuto nel Codice civile, secondo un rigoroso ordine sistematico, fatte salve poche ''leggi speciali'', che derogavano al Codice per casi particolari: essendo considerate norme eccezionali, non erano, perciò, neanche suscettebili di [[interpretazione analogica]]. A partire dagli [[anni 1970|anni settanta]], si è assistito ad un graduale processo di ''decodificazione'' (come è stato chiamato dal civilista [[Natalino Irti]]), vale a dire ad una progressiva complessificazione delle fonti del diritto privato che ha tolto al codice lo status di principale fonte della materia civilistica, soprattutto ad opera delle c.d. ''leggi decodificanti'' o '''leggi di settore''', ciascuna portatrice di discipline differenziate per determinati settori privatistici, come ad esempio le locazioni, il contratto di lavoro o i contratti agrari, spesso per attuare in modo pieno i valori costituzionali. Tali leggi, in molti casi, hanno fatto sì che la disciplina codicistica non si applichi che in via del tutto residuale o per aspetti marginali delle singole materie. Negli ultimi anni, inoltre, il diritto privato italiano ha risentito delle molte novità introdotte dal [[diritto dell'Unione Europea]] (dotato di primato rispetto a qualunque fonte interna), per esempio in materia di contratti del consumatore. Cosicché, dal [[1999]] molte normative sono state raccolte dapprima in ''testi unici misti'' e poi, nell'ultimo decennio, nei nuovi ''codici di settore'', allo scopo di riordinare l'insieme molteplice delle fonti di diritto privato, un considerevole numero delle quali ormai di derivazione comunitaria. Una ulteriore "decodificazione" deriva anche dalla istituzione di numerose autorità pubbliche, definite "indipendenti" (ma di nomina politica), le quali possono emanare proprie direttive vincolanti in singoli ambiti privatistici o commerciali ed altresì sanzionare comportamenti non conformi a tali direttive, come ad esempio il [[Garante della privacy]], l'[[Autorità per le garanzie nelle comunicazioni]], l'[[Autorità per l'energia elettrica e il gas]], l'[[Autorità garante per ladella concorrenza ede ildel mercato]], ecc.<br/>
 
È considerevole anche l'influenza esercitata sulle fonti di diritto interno dalle fonti internazionali, sia pattizie (convenzioni e trattati), sia consuetudinarie, con riferimento in particolare a quella che è stata chiamata la ''nuova [[lex mercatoria]]'', cioè l'insieme delle regole e dei principi applicati nei contratti internazionali, raccolti in opere scientifiche quali i ''Principi [[Unidroit]]'' o i ''[[Principles of European Contract Law]]'', che tendono ad affievolire in ambito sovranazionale le differenze fra ''common law'' e ''civil law''.