Redditi diversi: differenze tra le versioni
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clean up, replaced: .I → . I (2), typos fixed: I '''redditi diversi''', previsti dal sistema tributario italiano agli artt. 67-71 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U. I.R.), using AWB |
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*'''[[plusvalenze]] isolate''': sono così definite in quanto non realizzate nell’ambito di un’attività economica continuativa (se lo fossero il soggetto che le realizza sarebbe un [[imprenditore]]). La precedente formulazione dell'art. 68 parlava di “intento speculativo” del contribuente per distinguere le plusvalenze riconducibili ad un’attività produttiva del [[contribuente]] e quelle non derivanti da una simile attività del contribuente. Ora non c’è più questa formula e si parla di caratteri oggettivi dell’operazione. Il Testo Unico ha cioè sostituito alla tassazione delle plusvalenze realizzate con intento speculativo, la tassabilità di specifiche, determinate plusvalenze:
*'''[[plusvalenze]] [[immobile|immobiliari]]''':
** Plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione dei terreni o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili e la successiva vendita (anche parziale) di tali terreni o edifici.
** Plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di immobili acquistati da non più di cinque anni. Vanno esclusi gli immobili acquisiti per successione o delle unità immobiliari urbane adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Queste ultime non sono plusvalenze tassabili, in quanto non sono considerate di carattere speculativo. Ad esse si applicherà o l'IRPEF ordinaria o l'imposta sostitutiva con aliquota al 20%.
In questi casi la base imponibile si calcola come segue: corrispettivo
Per i terreni lottizzati detenuti da tempo: valore iniziale è il prezzo d’acquisto o quello normale dei terreni nel quinto anno anteriore alla lottizzazione.
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*'''Altre fattispecie di redditi diversi''':
a) Quelle derivanti da attività non abituali commerciali e professionali che non presuppongono la tenuta delle scritture contabili
b) Immobili situati all’estero
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