Assicurazione generale obbligatoria: differenze tra le versioni

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L''''assicurazione generale obbligatoria'''<ref>{{Cita|R.D.L.636/1939|art.1}}</ref> (in acronimo '''AGO'''), nell'[[ordinamento giuridico]] italiano, è un istituto giuridico che prevede per i suoi iscritti molteplici forme di tutela sociale attraverso le [[assicurazione sociale|assicurazioni sociali]] per la vecchiaia, l'[[invalidità]] e la [[disoccupazione]] involontaria, dei [[lavoratore dipendente|lavoratori dipendenti]]. E' stata istituita con [[Regio Decreto Legge]] n. 636 del 14 aprile [[1939]], pubblicata nella [[Gazzetta Ufficiale]]. n. 105 del 3 maggio 1939 e confermata dalla [[Legge]] 9/2009 e dalle successive leggi di modifica ed integrazione.
 
Rappresenta il principale istituto di assistenza e previdenza sociale che attua l'[[s:Italia,_Repubblica_-_Costituzione#Art. 38|art. 38 della Costituzione]].