Assicurazione generale obbligatoria: differenze tra le versioni

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L''''assicurazione generale obbligatoria'''<ref>{{Cita|R.D.L.636/1939|art.1}}</ref> (in acronimo '''AGO'''), nell'[[ordinamento giuridico]] italiano, è un istituto giuridico che prevede per i suoi iscritti molteplici forme di tutela sociale attraverso le [[assicurazione sociale|assicurazioni sociali]] per la [[assicurazione sociale per la vecchiaia|vecchiaia]], l'[[assicurazione sociale per l'invalidità|invalidità]] e la [[assicurazione sociale per la disoccupazione|disoccupazione]] involontaria dei [[lavoratore dipendente|lavoratori dipendenti]], degli artigiani, dei commercianti, dei lavoratori dell'agricoltura e di altri lavoratori atipici. E' stata istituita con [[Regio Decreto Legge]] n. 636 del 14 aprile [[1939]], pubblicata nella [[Gazzetta Ufficiale]]. n. 105 del 3 maggio 1939 e confermata dalla [[Legge]] 9/2009 e dalle successive leggi di modifica ed integrazione.
 
Rappresenta il principale istituto di assistenza e previdenza sociale che attua l'[[s:Italia,_Repubblica_-_Costituzione#Art. 38|art. 38 della Costituzione]].
 
In Italia, l'[[INPS]] è l'[[ente pubblico]] che attua tale assicurazione. Gli [[enti previdenziali]] che forniscono l'AGO o forme sostitutive dell'AGO, ovvero l'AGO per i [[libero professionista|liberi professionisti]], sonofanno definitiparte del [[previdenza disistema primopensionistico pilastroobbligatorio]].
 
==Aspetti normativi==