Sequestro di persona: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
mNessun oggetto della modifica |
m quote->citazione using AWB |
||
Riga 11:
Il '''sequestro di persona''', in diritto penale, è il [[delitto]] previsto dall'art. 605 del [[codice penale italiano|Codice Penale]] che recita:
{{
# in danno di un ascendente, di un discendente o del [[coniuge]]
# da un [[pubblico ufficiale]] con [[abuso di potere (diritto)|abuso dei poteri]] inerenti alle sue funzioni}}
|