Udienza preliminare: differenze tra le versioni
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La prima funzione, disciplinata dall'art.425 {{cpp}}, risponde alle esigenze di filtrare imputazioni azzardate e lo sfociare in dibattimento di azioni penali esercitate erroneamente, grazie alla [[sentenza di non luogo a procedere]]. Proprio questa funzione, con l'introduzione dell'udienza preliminare nella riforma codicistica, aveva creato notevoli contrasti in dottrina per circa un decennio: si discostava infatti la sentenza di proscioglimento dell'udienza preliminare dall'archiviazione delle indagini preliminari, sia per il dettato, poi riformato nel '93, che disponeva l'evidenza della prova negativa, sia successivamente quando prevedeva per lo stesso proscioglimento la prova negativa e non quella contraddittoria, mancante o insufficiente.
Le numerose critiche furono accolte dal legislatore nella legge n.479/1999, con la modifica del comma terzo dello stesso art.425 che prevede esplicitamente
{{
===Diritto alla prova===
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