Azione legale: differenze tra le versioni

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== Azione e lite ==
Di solito l'esercizio dell'azione avviene in relazione ad una ''lite'' (o ''controversia''), ossia ad un conflitto di [[interesse (diritto)|interessi]] tra le parti, con il giudice chiamato a stabilire quale di esse ha ragione. Talvolta, però, non c'è lite e l'intervento del giudice è necessario per la costituzione, in collaborazione con le parti, di un rapporto giuridico che l'ordinamento non consente alle parti stesse di costituire autonomamente. Sono questi i casi di ''volontaria giurisdizione'' la quale, secondo molti autori, non è attività giurisdizionale vera e propria ma attività materialmente amministrativa che l'ordinamento ha attribuito ad organi giudiziari, in deroga al principio di [[separazione dei poteri]].
 
== Esercizio dell'azione ==
Il soggetto che esercita il potere di azione (l'''[[attore (diritto)|attore]]'') costituisce in questo modo un [[rapporto giuridico]] (il [[Azione (diritto)#Rapporto processuale|rapporto processuale]]) con il soggetto chiamato in giudizio (il ''[[convenuto]]''), anche contro la volontà di quest'ultimo (tant'è che la mancata costituzione in giudizio del convenuto non impedisce la celebrazione del processo ma determina solo la particolare condizione detta ''[[contumacia]]''). L'[[atto processuale]] attraverso il quale viene esercitato il potere prende il nome di ''[[domanda giudiziale]]''.<ref>Nel processo civile italiano la domanda giudiziale ha, secondo i casi, la forma di ''[[citazione (diritto)|atto di citazione]]'' o di ''[[ricorso]]'', mentre in quello amministrativo ha solo quest'ultima forma</ref>
 
== Concezioni dell'azione ==
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L'azione popolare è un caso di esercizio privato di funzioni pubbliche. Come tale ha negli ordinamenti odierni natura del tutto eccezionale, essendo ammessa solo in alcuni casi espressamente consentiti dalla legge.
 
== Esercizio dell'azione ==
Il soggetto che esercita il potere di azione (l'''[[attore (diritto)|attore]]'') costituisce in questo modo un [[rapporto giuridico]] (il [[Azione (diritto)#Rapporto processuale|rapporto processuale]]) con il soggetto chiamato in giudizio (il ''[[convenuto]]''), anche contro la volontà di quest'ultimo (tant'è che la mancata costituzione in giudizio del convenuto non impedisce la celebrazione del processo ma determina solo la particolare condizione detta ''[[contumacia]]''). L'[[atto processuale]] attraverso il quale viene esercitato il potere prende il nome di ''[[domanda giudiziale]]''.<ref>Nel processo civile italiano la domanda giudiziale ha, secondo i casi, la forma di ''[[citazione (diritto)|atto di citazione]]'' o di ''[[ricorso]]'', mentre in quello amministrativo ha solo quest'ultima forma</ref>
 
L'esercizioIl dell'azionerapporto giuridico che s'instaura una particolareseguito rapportodell'esercizio giuridico,dell'azione è detto ''rapporto processuale'', e intercorre tra attore (nel processo penale l'accusatore), convenuto (nel processo penale l'accusato) e giudice,; dalda qualeesso scaturiscono poteri, [[onere|oneri]] e, secondo alcuni autori, anche diritti soggettivi e obblighi in capo a questi soggetti. L'esercizio dei poteri e l'assolvimento degli oneri determina quel concatenarsi di [[atto giuridico|atti]] nei quali si sostanzia il processo (''[[atto processuale|atti processuali]]'').
 
Il rapporto processuale va tenuto distinto dal rapporto giuridico correlato al diritto sostanziale alla cui realizzazione il processo è volto. Ha propri presupposti (''[[presupposti processuali]]''), ossia [[fatto giuridico|fatti]] la cui sussistenza è condizione necessaria affinché sorga il potere-dovere del giudice di pronunciarsi sul diritto sostanziale; ove questi presupposti manchino, il rapporto processuale viene ugualmente in essere, ma in capo al giudice sorge un diverso potere-dovere, quello di dichiarare la loro insussistenza. Dai presupposti processuali vanno distinte le ''condizioni dell'azione'', ossia i requisiti che questa deve avere affinché il giudice possa pronunciarsi sul diritto sostanziale; nel diritto processuale civile italiano sono la [[possibilità giuridica]], l'[[interesse ad agire]] e la [[legittimazione ad agire]].
 
== Elementi dell'azione ==
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Laddove vige il ''principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato'', espresso dal [[brocardo]] ''"[[ne eat iudex extra petita partium]]"'', gli elementi dell'azione delimitando il ''thema decidendum'', l'ambito entro il quale il giudice si può pronunciare, con la conseguente illegittimità della pronuncia che concedesse più di quanto chiesto (''extrapetizione'') o una cosa diversa (''ultrapetizione''). Il principio, infatti, vieta al giudice di pronunciare a favore o contro soggetti diversi dalle parti, di accordare o negare cosa diversa da quella domandata dalla parte e di sostituire il fatto costitutivo del diritto fatto valere dalla parte, con uno diverso
 
==Rapporto processuale==
L'esercizio dell'azione instaura un particolare rapporto giuridico, detto ''rapporto processuale'', tra attore (nel processo penale l'accusatore), convenuto (nel processo penale l'accusato) e giudice, dal quale scaturiscono poteri, [[onere|oneri]] e, secondo alcuni autori, anche diritti soggettivi e obblighi in capo a questi soggetti. L'esercizio dei poteri e l'assolvimento degli oneri determina quel concatenarsi di [[atto giuridico|atti]] nei quali si sostanzia il processo (''[[atto processuale|atti processuali]]'').
 
Il rapporto processuale va tenuto distinto dal rapporto giuridico correlato al diritto sostanziale alla cui realizzazione il processo è volto. Ha propri presupposti (''[[presupposti processuali]]''), ossia [[fatto giuridico|fatti]] la cui sussistenza è condizione necessaria affinché sorga il potere-dovere del giudice di pronunciarsi sul diritto sostanziale; ove questi presupposti manchino, il rapporto processuale viene ugualmente in essere, ma in capo al giudice sorge un diverso potere-dovere, quello di dichiarare la loro insussistenza. Dai presupposti processuali vanno distinte le ''condizioni dell'azione'', ossia i requisiti che questa deve avere affinché il giudice possa pronunciarsi sul diritto sostanziale; nel diritto processuale civile italiano sono la [[possibilità giuridica]], l'[[interesse ad agire]] e la [[legittimazione ad agire]].
 
==Note==