Ius gentium: differenze tra le versioni

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In [[diritto romano]], il '''ius gentium''' è l'insieme di regole che ha la sua fonte nella ''[[naturalis ratio]]'' e che viene osservato in eguale misura tra tutti i popoli. Esso si contrappone concettualmente al [[ius civile]] quale diritto proprio di ciascuna [[civitas]].
 
Mentre lo ius civile deriva da leggi scritte, il secondo ha la sua fonte del diritto nell'agire che resta invariato nel tempo, e diventa legittima prassi. Non riguarda, tuttavia, la tradizione di un popolo, ma quelle abitudini comuni agli uomini di ogni luogo e tempo, che si possono quindi ritenere connaturate con l'uomo e legittime.
 
Il [[giuristi romani|giurista romano]] [[Gaio]] ci fornisce nel paragrafo introduttivo delle sue [[Istituzioni di Gaio|Istituzioni]] la seguente nozione di ''ius gentium'': G. 1.1 «''Quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque '''ius gentium''', quasi quo iure omnes gentes utuntur. Populus itaque Romanus partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utitur''» (Trad. Ciò che invece ha stabilito la naturalis ratio tra tutti gli uomini viene in eguale misura osservato presso tutti i popoli ed è chiamato ius gentium, quasi come del diritto di cui si servono tutte le genti. E così il popolo romano si serve in parte del diritto proprio, parte del diritto comune a tutte le genti.