Dipartimento: differenze tra le versioni

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===Università===
In Italia il ''dipartimento universitario'' è stato introdotto dalla legge 21 febbraio 1980, n. 28, chesovrapponendo l'articolazione in dipartimenti a quella tradizionale in facoltà e corsi di laurea. L'art. 83, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 lo definiva "organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti anche afferenti a più  facoltà o più corsi di laurea della stessa facoltà" (art. 83Esso, comma 1). In questo modosecondo l'articolazione per dipartimenti si sovrapponeva a quella tradizionale in facoltà e corsi di laureaart. Esso85, secondocomma la1, stessadello legge,stesso decreto "promuove e coordina l’attività di ricerca; organizza o concorre all’organizzazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca; concorre in collaborazione con i consigli di corso di laurea o di indirizzo, con gli organi direttivi delle scuole di specializzazione e a fini speciali alla relativa attività didattica” (art. 85, c. 1)
 
La [[Riforma Gelmini|legge 30 dicembre 2010, n. 240]], ha completamente modificato tale impostazione organizzativa, stabilendo all'art. 2, comma 2, che le università definiscono la loro articolazione organizzativa interna nei propri statuti, secondo i seguenti criteri:
* "a) semplificazione dell'articolazione interna,  con contestuale attribuzione al  dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività'  didattiche  e formative,  nonchè  delle  attività  rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;"
* "b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che  a  ciascuno di essi afferisca un numero di professori,  ricercatori  di  ruolo  e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque,  ovvero quaranta nelle universita' con un numero di  professori,  ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti  a settori scientifico-disciplinari omogenei;"
* "c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate [ad esempio, facoltà o scuole], con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di  attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni".
==Note==
<references/>