Dipartimento: differenze tra le versioni
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La [[Riforma Gelmini|legge 30 dicembre 2010, n. 240]], ha completamente modificato tale impostazione organizzativa, stabilendo all'art. 2, comma 2, che le università definiscono la loro articolazione organizzativa interna nei propri statuti, secondo i seguenti criteri:
* "a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative,
* "b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;"
* "c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate [ad esempio, facoltà o scuole], con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni".
L'organizzazione del dipartimento è disciplinata dallo statuto dell'ateneo. In genere gli statuti prevedono un ''consiglio di dipartimento'', nel quale siedono tutti i [[professore universitario|professori]] e [[ricercatore|ricercatori]],
== Voci correlate ==
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