Credito documentario: differenze tra le versioni

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L'ultima versione è la ''Pubblicazione (Brochure) n.600'' entrata in vigore il 1º luglio [[2007]].
Già da molti anni non è più prevista una specifica adesione alle NUU per Paese in quanto un credito documentario per essere sottoposto alle NUU deve esplicitamente riportare questa condizione al suo interno. Al proposito l'articolo 1 delle ICC NUU No. 600 prevedono " .......quando il testo del credito indica espressamente che esso è soggetto alle presenti norme.
Giova ricordare che il termine di "norme" è in parte fuorviante: non si tratta infatti del disposto giuridico di qualche organismo sovranazionale (non essendo tale la CCI, che è un organo di diritto privato), ma di "regole" o "clausole d'uso" che tutte le parti coinvolte si impegnano a rispettare e a far rispettare in ciascuna delle fasi in cui il credito documentario si articola, dall'emissione fino all'esame dei documenti, in modo tale da garantire omogeneità di comportamenti anche in sistemi giuridici talvolta molto differenti tra loro. Ad ulteriore conferma della natura "pattizia" e non giuridica di queste norme, vi è il fatto che le parti possono dichiaredichiarare di derogarvi.
 
==Caratteristiche==