Cessione del credito: differenze tra le versioni

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Obbligazione del cedente è quella di garantire l'esistenza del credito al momento della cessione (''pro soluto''), mentre il cedente non risponderà dell'eventuale [[inadempimento]] del contraente ceduto a meno che egli non dichiari espressamente di assumersi tale garanzia (in tal caso si avrà cessione ''pro solvendo'').
 
Una giurisprudenza consolidata ha stabilito che la qualità della cessione (pro-soluto o pro-solvendo) è basata sulla sostanza e non sulla forma, vale a dire che non deve fare riferimento al testo letterale del contratto di cessione che vincola le parti, ma al reale rapporto tra le parti. </br>
Se questo sottende un contratto di cessione ''pro-solvendo'', sussiste il diritto di retrocessione del credito anche se l'intero contratto si esprime senza equivoci a favore del ''pro-soluto'', e tutte le clausole relative sono automaticamente nulle. </br>
Sono esempi di questo rapporto le cessioni con pagamento rateizzato al cedente in base al rientro del debitore, ovvero con una garanzia non opponibile (avallo, fidejussione, ecc) di pari importo tra cedente e cessionario; caso dubbio è l'incasso del credito in un'unica ''tranche'' non anticipato e condizionato al pagamento del debitore.
 
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