Udienza preliminare: differenze tra le versioni
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{{F|diritto|marzo 2013}}
{{L|diritto|agosto 2013}}
L<nowiki>'</nowiki>'''udienza preliminare''', nel diritto processuale italiano, è quell'[[udienza (diritto)|udienza]] che si tiene dinanzi al [[Giudice dell'Udienza Preliminare]] (GUP)
L'Udienza preliminare è anche il luogo di celebrazione di due dei cinque [[riti alternativi]] previsti dalla procedura penale italiana: il [[patteggiamento]] (art. 444 c.p.p.) e il [[rito abbreviato]] (art. 441), rito che prevede la riduzione di un terzo della [[pena]] e che si svolge sui soli atti del Pubblico Ministero (e del difensore).
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===Deposito della richiesta===
{{procedimento penale}}
Regolata dagli articoli 416 e seguenti del [[codice di procedura penale]], l'udienza è preceduta dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio
Almeno 10 giorni prima dell’udienza il G.U.P., tramite la cancelleria, notifica all’imputato e alla persona offesa (P.O:) la richiesta di rinvio a giudizio, precedentemente depositata dal P.M., oltre all’avviso del giorno, ora e luogo in cui si terrà l’udienza. Sempre almeno 10 giorni prima dell'udienza il GUP deve comunicare al P.M., ai difensori dell'imputato e agli eventuali difensori delle Parti Offese, l'avviso dell'Udienza Preliminare.
===Costituzione delle parti===
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