Concussione: differenze tra le versioni

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Nella legislazione italiana, il [[reato]] è previsto dall'articolo 317 del [[codice penale italiano]]: {{Citazione|Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.}}
 
La legge 6 novembre [[2012]] n. 190 ("''Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione''")<ref>Pubblicata nella [[Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana]] n. 265 del 13 novembre 2012 )</ref> , ha spacchettato il reato di concussione all' art.317 c.p., il quale al suo interno ingomblava sia la condotta costrittiva che quella induttiva. La consussione cd. costrittiva eè rimasta configurata dall'art 317, ma limitatamente al pubblico ufficiale, mentre la cd. concussione per induzione è migrata nel nuvo art. art. 319 quater.
 
L'art. 317 c.p., secondo le modifiche apportate dalla legge 190/2012 adesso recita: {{Citazione|Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.}}