Commerciante (diritto commerciale): differenze tra le versioni

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Il '''commerciante''', nel sistema adottato dal [[Codice di commercio]] [[Francia|francese]] del [[1807]], tuttora in vigore, poi imitato da altri ordinamenti di [[dirittocivil law]], è la [[persona fisica]] o [[persona giuridica|giuridica]] che esercita atti di commercio per professione abituale, alla quale il [[diritto commerciale]] conferisce uno [[status]] particolare.
 
Gli ''atti di commercio'', di cui nei codici di commercio, ad imitazione di quello francese, si trovano dettagliati elenchi, sono in generale caratterizzati dalla natura speculativa, ossia dell'essere diretti al conseguimento di un [[profitto]] (non sono, quindi, limitati alla sola compravendita di merci, attività del [[Commercio|commerciante]] nell'accezione comune del termine). Tali atti sono disciplinati dal diritto commerciale - che può [[deroga]]re alla disciplina generale del [[diritto civile]] - se compiuti tra commercianti, secondo il modello francese, o anche se una sola delle [[parte (diritto)|parti]] lo è (cosiddetti ''atti unilateralmente commerciali''), secondo il modello tedesco.<ref>Tale modello, introdotto Codice generale tedesco di commercio (ADHGB) del 1861, fu seguito anche dal Codice di commercio italiano del 1882, mentre il Codice del 1865 aveva seguito quello francese</ref>
Tale definizione è presente sistema adottato dal [[Codice di commercio]] [[Francia|francese]] del [[1807]], tuttora in vigore, poi imitato da altri ordinamenti di [[civil law]].
 
Dallo status di commerciante derivano [[situazione giuridica soggettiva|situazioni giuridiche soggettive]] tanto attive quanto passive, come l'obbligo di tenere le [[scrittura contabile|scritture contabili]] e l'assoggettamento al [[fallimento (diritto)|fallimento]] e alle altre [[procedura concorsuale|procedure concorsuali]] (ma in alcuni ordinamenti, come quello [[Germania|tedesco]], sono assoggettati al fallimento anche i non commercianti).
 
== Cenni storici ==
Il diritto commerciale nasce come diritto della classe dei ''[[mercante|mercanti]]'' (''ius mercatorum''), individuati negli iscritti nelle relative corporazioni. Questo ''criterio soggettivo'' viene, però, abbandonato con l'abolizione delle [[corporazioni delle arti e mestieri]], seguita alla [[Rivoluzione francese]]: il Codice di commercio napoleonico del 1807 adotta un ''criterio oggettivo'', riferendo la propria disciplina non più ad una specifica categoria di [[soggetto giuridico|soggetti]] ma ad una specifica categoria di atti, gli atti di commercio, e all'art. 1 definisce commercianti coloro che eseguono tali atti per professione abituale ("Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle").
 
Il Codice di commercio [[Italia|italiano]] del [[1865]] recepì la figura e ne diede all'art. 1 una definizione ("Sono commercianti quelli che esercitano atti di commercio e ne fanno la loro professione abituale") che è l'esatta traduzione di quella del Codice di commercio francese. Definizione poi ripresa dall'art 8 del Codice di commercio del [[1882]] ("Sono commercianti coloro che esercitano atti di commercio per professione abituale, e le società commerciali"). Invece, il [[codice civile italiano|Codice civile del 1942]], nell'unificare la materia civile e commerciale, ha sostituito alla figura del commerciante quella dell'''[[imprenditore]]'', definito come "chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi" (art. 2082), anche se poi riferisce la maggior parte delle norme di diritto commerciale ad una parte soltanto degli imprenditori, gli ''[[imprenditore commerciale|imprenditori commerciali]]'', definiti nell'art. 2195, categoria che finisce per sovrapporsi a quella dei commercianti.
 
Gli ''atti di commercio'', di cui nei codici di commercio, ad imitazione di quello francese, si trovano dettagliati elenchi, sono in generale caratterizzati dalla natura speculativa, ossia dell'essere diretti al conseguimento di un [[profitto]] (non sono, quindi, limitati alla sola compravendita di merci, attività del [[Commercio|commerciante]] nell'accezione comune del termine). Tali atti sono disciplinati dal diritto commerciale - che può [[deroga]]re alla disciplina generale del [[diritto civile]] - se compiuti tra commercianti, secondo il modello francese, o anche se una sola delle [[parte (diritto)|parti]] lo è (cosiddetti ''atti unilateralmente commerciali''), secondo il modello tedesco.<ref>Tale modello, introdotto Codice generale tedesco di commercio (ADHGB) del 1861, fu seguito anche dal Codice di commercio italiano del 1882, mentre il Codice del 1865 aveva seguito quello francese</ref>
 
Anche il nuovo Codice civile [[Brasile|brasiliano]] del [[2002]] ha adottato il concetto di imprenditore, definendolo, all'articolo 966, negli stessi termini dell'art. 2082 del Codice civile italiano.
 
== Caratteristiche della figura ==
Dallo status di commerciante derivano [[situazione giuridica soggettiva|situazioni giuridiche soggettive]] tanto attive quanto passive, come l'obbligo di tenere le [[scrittura contabile|scritture contabili]] e l'assoggettamento al [[fallimento (diritto)|fallimento]] e alle altre [[procedura concorsuale|procedure concorsuali]].
 
In alcuni [[ordinamento giuridico|ordinamenti giuridici]], come quello [[Germania|tedesco]], sono assoggettati al [[Fallimento (diritto)|fallimento]] anche i non commercianti.
 
==Note==