Pena: differenze tra le versioni

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Ai fini della riabilitazione, la pena deve essere stata interamente eseguita, oppure estinta, e da quel momento devono essere trascorsi almeno 3 anni prima che possa essere concessa la riabilitazione.<br />
Salvo che la legge non disponga altrimenti l'effetto estintivo non concerne la pena principale ma solo le pene accessorie e gli effetti penali. La sua funzione è il reinserimento sociale del condannato, e può essere concessa solo su richiesta di quest'ultimo; è inoltre necessario che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. La riabilitazione non è concessa quando al condannato sia stata disposta una misura di sicurezza o quando non abbia adempiuto alle obbligazioni civili del reato. Può essere revocata quando il soggetto commetta delitto non colposo entro 5 anni dalla sentenza di riabilitazione<ref>{{cita web|url=http://www.avvocatogratis.com/wp-content/uploads/Manuale_Guida_Breve_Riabilitazione_Penale.pdf|titolo=Guida alla Riabilitazione Penale con il Gratuito Patrocinio - in Creative Commons |data=5-3-2011|accesso=2-01-2012}}</ref>.
 
== Note ==
<references/>
 
== Bibliografia ==
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* Giorgio Lattanzi, ''Codice penale annotato con la giurisprudenza'', Milano, Giuffrè, 2003. ISBN 88-14-10410-7.
* [[Michel Foucault]], [[Sorvegliare e punire|Sorvegliare e punire: la nascita della prigione]], collana ET Saggi, traduzione di Alcesti Tarchetti, Einaudi, 1993. pp. 340 ISBN 88-06-17476-2
 
== Note ==
<references/>
 
== Voci correlate ==