Giudizio di fatto e di diritto: differenze tra le versioni

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Con il '''[[Giudizio (diritto)|giudizio]] di fatto''' il [[giudice]] afferma l'esistenza o l'inesistenza di un determinato [[fatto giuridico]], ossia lo accerta, mentre con il '''giudizio di diritto''' [[qualificazione giuridica|qualifica giuridicamente]] il fatto accertato. Si suole anche dire che con il primo il giudice risolve la '''questione di fatto''' (in [[lingua latina|latino]] '''''quaestio facti'''''), mentre con il secondo risolve la '''questione di diritto''' (in latino '''''quaestio juris''''').
 
==Descrizione==
 
Giudizio di fatto e giudizio di diritto sono i due momenti in cui si articola la decisione del giudice, formulata nella ''[[sentenza]]'', che suole essere raffigurata come un [[sillogismo]] nel quale la premessa maggiore è rappresentata dalla norma giuridica applicabile, la premessa minore dal fatto accertato e ricondotto alla [[fattispecie]] astratta prevista dalla norma, la conclusione dalla decisione. Questo modello, al di là della sua adeguatezza a descrivere come realmente il giudice decide, ha comunque il pregio di evidenziare i due momenti in cui si articola la decisione: