Amministrazione controllata: differenze tra le versioni

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L''''amministrazione controllata''', abrogata con il D.L. n.DLgs 5/2006 e reintrodotta dal DL 84/2012,<ref>{{cita news|url=http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-08-04/idrocarburi-142400.shtml|titolo=Decreto sviluppo, dall'emergenza in Abruzzo alla riqualificazione elettrica dei veicoli: ecco l'Abc in 96 voci|pubblicazione=[[Il Sole 24 ore]]|data=a agosto 2012|accesso=17 dicembre 2013}}</ref> eraè una procedura che consentivaconsente, ad un [[imprenditore]] in difficoltà economiche, di continuare ad operare, per un massimo di due anni, sotto il controllo del [[giudice]] e di un [[commissario]] giudiziale nominato da quest'ultimo. L'imprenditore ottiene una dilazione generalizzata dei pagamenti per poter conservare l'impresa.
 
==La procedura==
La procedura venivaviene applicata, previa verifica da parte del giudice delle possibilità di risanare l'attività del debitore, a delle [[azienda|aziende]] in difficoltà economiche, ma non ancora [[insolvenza|insolventi]], per consentire la continuità dell'attività allo scopo di salvare l'azienda dalla chiusura. EraÈ subordinata all'approvazione della maggioranza dei [[creditore|creditori]] e prevedevaprevede la sospensione del pagamento dei debiti pregressi che sarebbero stativerranno poi onorati entro la fine del periodo di amministrazione. L'attività dell'azienda venivaviene monitorata dal commissario, che eraè tenuto a presentare al giudice una relazione bimestrale sull'andamento economico dell'azienda. In caso si evidenziasseevidenzi l'insolvenza del debitore, il giudice avrebbeda dato inizio immediato alla procedura [[fallimento (diritto)|fallimentare]].
 
== Note ==
<references />
 
La procedura veniva applicata, previa verifica da parte del giudice delle possibilità di risanare l'attività del debitore, a delle [[azienda|aziende]] in difficoltà economiche, ma non ancora [[insolvenza|insolventi]], per consentire la continuità dell'attività allo scopo di salvare l'azienda dalla chiusura. Era subordinata all'approvazione della maggioranza dei [[creditore|creditori]] e prevedeva la sospensione del pagamento dei debiti pregressi che sarebbero stati poi onorati entro la fine del periodo di amministrazione. L'attività dell'azienda veniva monitorata dal commissario, che era tenuto a presentare al giudice una relazione bimestrale sull'andamento economico dell'azienda. In caso si evidenziasse l'insolvenza del debitore, il giudice avrebbe dato inizio immediato alla procedura [[fallimento (diritto)|fallimentare]].
==Collegamenti esterni==
*{{Normattiva
|tipo = leggeDLGS
|anno = 2006
|mese = 01
Line 16 ⟶ 19:
|titolo = Riforma delle procedure concorsuali
}}
*{{Normattiva
 
|tipo = decreto legge
|anno = 2012
|mese = 06
|giorno = 22
|numero = 83
|titolo = Misure urgenti per la crescita del Paese
}}
 
{{portale|diritto}}