Servitù (diritto): differenze tra le versioni

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{{L|| |dicembre 2013}}
{{Nd|il significato di lavoratore domestico o dell'insieme di essi in una residenza|[[Colf]]}}
{{Nd}}
{{F|diritto|maggio 2011}}
Una '''servitù''' (o '''servitù prediale''' nel caso di terreni), nel [[lessico]] [[giuridico]], indica un [[diritto reale minore]] di godimento su [[bene (diritto)|cosa]] altrui, consistente in "''un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario''" ([[s:Codice_Civile_-_Libro_Terzo/Titolo_VI#Art._1027_Contenuto del diritto|art. 1027]] del [[codice civile italiano]]). Il termine prediale deriva dal latino praedium, che significa «fondo, terreno». Dunque l'espressione «servitù prediale» equivale a quella di servitù fondiaria.
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I giuristi di epoca classica non configurarono una categoria generale delle servitù dedotta per astrazione dalle figure particolari del diritto di servitù.
 
Risale solo all'epoca post-classica la distinzione tra [[servitù personali]] e servitù prediali. La formulazione generale di tale ''divisio'' ci è tramandata da un brano dei ''[[digesta]]'' attribuito al giurista romano [[Elio Marciano|Marciano]]:
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