Circoscrizione di decentramento comunale: differenze tra le versioni

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Le circoscrizioni comunali non sono [[ente locale|enti locali]], in quanto prive di [[persona giuridica|personalità giuridica]], ma [[organo (diritto)|organi]] del comune, seppur complessi e dotati di autonomia (e, quindi, di una certa [[soggetto giuridico|soggettività giuridica]], se si tiene questo concetto distinto dalla personalità).
 
La loro disciplina è ora contenuta nell'art. 17 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ([[ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali]]).
 
Le circoscrizioni possono essere istituite dai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, sempre che la loro popolazione media non sia inferiore a 30.000 abitanti.<ref>I limiti di popolazione sono stati più volte modificati nel tempo, da ultimo con l'art. 2, comma 186, lettera b) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria [[2010]]), successivamente modificato dal d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.</ref><br />